Svolgimento del processo
B.B. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Siracusa, che, con sentenza depositata il 31.1.2004, aveva rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale subiti dalla sua auto che nell'immettersi sulla via pubblica, uscendo da un parcheggio condominiale, veniva investito dall'auto di proprietà di Q.A., condotta da C.G., che sbandava. Riteneva il giudice di pace che, stante l'ammissione dello stesso attore, la responsabilità del sinistro doveva ascriversi alla conducente dell'auto dell'attore, poiché essa proveniva da luogo privato.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore, che ha anche presentato memoria.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2734 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere scomposto la confessione dell'attore nell'atto di citazione e nella lettera indirizzata all'assicuratore, rilevando solo che egli aveva dichiarato di uscire da un luogo privato e non anche che il convenuto aveva sbandato sulla strada.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. per non aver il giudice considerato che l'incidente non si è verificato per omessa precedenza da parte della auto di esso attore, ma per sbandata dell'auto antagonista.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 4 in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perché è illogica la motivazione del giudice che non ha ritenuto di dar rilievo al fatto che l'auto dei convenuti era sbandata.
4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il giudice di pace ha violato l'art. 24 Cost. e l’art. 132 c.p.c., comma 4 e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non aver ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale dedotta, sul rilievo che essa contraddiceva quanto assunto dallo stesso attore nell'atto di citazione.
5. I suddetti quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, stante la connessione.
Essi sono manifestamente infondati e vanno rigettati.
Va, anzitutto, premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore ad Euro 1.100,00, e perciò da decidere secondo equità, il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria), ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3 (S.U. 15 ottobre 1999, n, 716, coordinata con la sentenza additiva della Corte Cost. 14.7.2004, n. 206).
Nella fattispecie, a parte la questione se la norma di cui all'art. 2734 c.c. costituisca norma sostanziale con la conseguenza che il motivo che ne assume la violazione sarebbe inammissibile, va in ogni caso osservato che il giudice di pace non ha mai ritenuto che nella fattispecie ci sia stata una confessione stragiudiziale, costituente piena prova legale, ma ha solo ritenuto di ricostruire l'incidente secondo le stesse prospettazione dell'attore nell'atto di citazione e nella lettera all'assicuratore, secondo cui l'incidente si verificò allorché l'auto dell'attore si stava immettendo sulla pubblica via.
5. Quanto alle altre censure, di cui ai successivi due motivi, va osservato che, nonostante esse siano prospettate come violazioni di norme processuali o costituzionali, nell'apparato argomentativo esse attengono alla ricostruzione fattuale del sinistroidi esclusiva competenza del giudice di merito.
Infatti, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Cass., 2/03/2004, n. 4186; Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 30/01/2004, n. 1758; Cass., 05/04/2003, n. 5375).
Nella specie, avendo il giudice di pace ritenuto che l'auto dell'attore provenisse da luogo privato per immettersi sulla pubblica via, non è né apparente né insanabilmente contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza.
6. Quanto al quarto motivo di ricorso esso è inammissibile.
Infatti, sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, va osservato il ricorrente non da atto di aver presentato in sede di conclusioni davanti al giudice di pace la richiesta di revoca dell'ordinanza di mancata ammissione delle prove richieste, restando in caso contrario preclusa la possibilità di decidere in ordine all'ammissibilità (o inammissibilità) della prova e così provvedere all'eventuale revoca dell'ordinanza, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede d'impugnazione (Cass., 24/11/2004, n. 22146), In ogni caso va osservato che le censure attinenti alla mancata ammissione di una prova rilevano solo sotto il profilo del vizio motivazionale, per cui tenuto conto che la sentenza del giudice di pace ha ricostruito i fatti sulla base della prospettazione dello stesso attore di immissione dell'auto sulla strada pubblica, provenendo da una strada privata, e che ha ritenuto che il contenuto dell'atto di citazione prevalesse su quello del richiesto interrogatorio o delle prove testimoniali (che introducevano l'elemento nuovo e contrario che l’auto dell'attore fosse ferma), va osservato che tale motivazione non è né apparente né insanabilmente contraddittoria.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto attività difensiva la parte intimata.
P.Q.M.
Visto l'art. 375 c.p.c., comma 2.
Rigetta il. ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
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