Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite e perciò è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale, giacché in tale ipotesi il comportamento processuale potrà costituire soltanto giusto motivo per escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue o per compensare in tutto o in parte le spese tra le parti, ma non mai per far ritenere soccombente chi esce vittorioso dalla lite.
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