E' inammissibile il ricorso proposto contro sentenza del giudice di pace, emessa secondo equità (nella specie in tema di "quote di prezzo" inserite nella tariffa di consumo dell'energia elettrica ai sensi della deliberazione Cip n. 32 del 1996) per violazione dei "principi regolatori della materia" (nella specie, erano invocati quelli sulla ripetizione dell'indebito e quelli in tema di risarcimento del danno), essendo venuto meno, con la nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c., il vincolo all'osservanza di tali principi, che era stato introdotto nel testo previgente, dall'art. 3 l. 30 luglio 1984 n. 39, con riferimento alle sentenze del conciliatore.
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