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Valutazione del pericolo di inquinamento probatorio

Cass. sentenza n. 13896 del 11.02.2010
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza del 30 settembre 2009 il G.u.p. del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di C.A. di revoca della misura cautelare applicatagli dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni settimana nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Avverso l'ordinanza il C. proponeva appello, deducendo che il primo Giudice aveva erroneamente ricondotto il rischio di inquinamento probatorio sìa alla negativa condotta processuale dell'imputato, che si era limitato a negare gli addebiti, sia allo svolgimento dell'udienza preliminare, nel frattempo conclusasi con il decreto che ha disposto il giudizio, sicchè il rischio di inquinamento probatorio era praticamente inesistente considerando la natura documentale delle fonti probatorie ed essendovi sempre la possibilità di acquisire col meccanismo dell'art. 512 c.p.p. le dichiarazioni del coindagato M. C., deceduto.

Con ordinanza del 22 ottobre 2009 il Tribunale del riesame di Palermo rigettava l'appello. Avverso l'ordinanza il C. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. violazione degli artt. 274, 275, 282, 299 e 310 c.p.p. e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli art. 125 e 310 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perchè per effetto della fase processuale (udienza preliminare, sul presupposto della compiuta indagine da parte del P.M.) e per la tipologia delle prove acquisite (dichiarazioni del prof. M.C., ormai deceduto; prove documentali; intercettazioni) non sussisteva il concreto ed attuale pericolo d'inquinamento probatorio, rispetto al quale Tribunale del riesame illegittimamente ha visto l'esercizio del diritto del ricorrente di protestare la propria innocenza come fattore perturbatore delle fonti di prova;

2. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 125 e 310 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. e)) perchè secondo il Tribunale le esigenze cautelari connesse con l'art. 274 c.p.p., lett. a) sarebbero da rinvenire nell'elevato numero di contestazioni ascritte al ricorrente e dal fatto che risulterebbero otto capi d'accusa che trarrebbero alimento probatorio dalle dichiarazioni dei pazienti che sarebbero stati esaminati in dibattimento, laddove nella medesima ordinanza si afferma che la mancata fatturazione delle visite specialistiche, oggetto delle imputazioni contestate, era stata accertata attraverso una verifica incrociata di carattere documentale riguardante l'elenco delle fatture esistenti presso l'Ospedale Civico ed i fatturieri del C., a conferma delle sommarie informazioni testimoniali già rese dai pazienti; e, inoltre, perchè dei coimputati, L.A. C., dopo la revoca degli arresti domiciliari, non ha avuto alcuna misura coercitiva benchè abbia respinto, come il ricorrente, gli addebiti in ordine ai medesimi reati contestati al ricorrente, dovendosi chiedere perchè non debba cercare di inquinare le prove che riguardano sia lei che il C.;

3. mancanza assoluta della motivazione in relazione agli artt. 125 e 310 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. e)), laddove l'ordinanza impugnata con formula di stile ha ritenuto adeguato l'obbligo di presentazione quadrisettimanale al quale è stato sottoposto il ricorrente, perchè la ritenuta adeguatezza non poteva ricavarsi dalla parte motiva concernente la ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare, ma avrebbe dovuto essere spiegata dando conto delle specifiche ragioni che avevano indotto a mantenere inalterata la frequenza dell'obbligo dì presentazione, in merito al quale si era dedotto nei motivi d'appello che il provvedimento del G.u.p. era del tutto carente e, dunque immotivato, sotto tale profilo.

In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che per orientamento giurisprudenziale costante ai fini dell'applicazione o del mantenimento di una misura cautelare personale, il pericolo di inquinamento probatorio va valutato con riferimento sia alle prove da acquisire sia alle fonti di prova già acquisite; e ciò in considerazione della spiccata valenza endoprocessuale del dato riferito alle indagini preliminari ed alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento. Pertanto, al fine di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva il fatto che le indagini siano in stato avanzato ovvero siano già concluse, in quanto l'esigenza di salvaguardare da inquinamento l'acquisizione e la genuinità della prova non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari (Cass., Sez. 1, 20 gennaio 2004 n. 10347, ric. Catanzaro; Sez. 3, 24 novembre 1997 n. 4005, ric. Ibrahimi; Sez. 2, 12 giugno 1997 n. 3900, ric. Ranieri B.).

Pertanto è infondato il primo motivo di ricorso, col quale peraltro si è riproposta una censura già disattesa motivatamente dal Tribunale del riesame, il quale ha ritenuto del tutto ragionevole il rischio di inquinamento paventato dal primo Giudice smentendo la tesi difensiva che le fonti di prova dichiarative fossero solo quelle provenienti dal defunto coindagato M.C., in presenza delle deposizioni dei pazienti escussi nel contesto di indagini complesse, e osservando che la tutela riguardava fonti di prova ancora non consolidate in prove pienamente utilizzabili ai fini della futura sentenza.

Del pari infondato è il secondo motivo.

La censura, mossa dal ricorrente per contestare la sussistenza del pericolo di inquinamento per effetto dell'acquisizione dei riscontri documentali alle testimonianze assunte, comporta una valuta-zione diversa e alternativa della natura delle prove e dei risultati dell'inchiesta, come tale inammissibile, che comunque contrasta con l'orientamento giurisprudenziale riferito, al quale il Tribunale del riesame si è correttamente uniformato.

Il Tribunale ha precisato che, soprattutto nel contesto di un'inchiesta complessa, la valutazione del pericolo di inquinamento delle prove non può che essere personalizzata, sicchè la censura relativa a ? una presunta diversità di trattamento appare ingiustificata; e così la dedotta cessazione del rapporto di lavoro, che comunque non garantisce l'interruzione di fatto di ogni collegamento con gli ambienti ospedalieri. La motivazione - valevole a proposito tanto del pericolo di inquinamento probatorio quanto del pericolo di reiterazione di reati, rispetto al quale il G.i.p. ha ritenuto prevalente il primo - appare adeguata e logicamente coerente, sicchè il vizio dedotto si rivela privo di fondamento. E' invece fondato il terzo motivo.

La motivazione, puramente consequenziale, dettata in riferimento all'idoneità e all'adeguatezza della misura rispetto al pericolo di inquinamento probatorio (ma anche a quello di recidiva) risulta realmente carente ed incongrua.

In particolare, la giustificazione data dal Tribunale sotto l'aspetto del pericolo di inquinamento probatorio perchè priva di riferimenti alla situazione di fatto. Non si spiega quale inquinamento sarebbe stato possibile e come potrebbe essere contrastato con la presentazione alla polizia giudiziaria. In realtà, l'incongruenza della misura fa dubitare della stessa esistenza delle esigenze cautelari addotte.

Pertanto, in accoglimento del predetto motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione in ordine alla verifica dell'esistenza delle esigenze cautelari e all'idoneità e all'adeguatezza della misura adottata.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo per nuova deliberazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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