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art. 275 c.p.c. - Decisione del collegio

art. 275 c.p.c. -  Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
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Giurisprudenza sull'art. 275 c.p.c.
Cassazione massima sentenza n. 7511 del 04.06.2001
Nell'udienza collegiale in appello non è ammissibile la produzione di documenti, anche ove si tratti di documenti non costituenti nuovi mezzi di prova e pertanto non vietati dall'art. 345 c.p.c., giacché l'udienza collegiale, essendo destinata alla relazione del giudice istruttore e alla discussione delle parti che l'abbiano chiesta, non consente alla controparte l'esame del documento prodotto e l'eventuale replica sulla sua efficacia nel processo.

Cassazione massima sentenza n. 1439 del 26.02.1990
Dopo l'udienza di discussione della causa, l'ordinamento processuale non autorizza alcuna attività processuale, sia di richieste istruttorie che difensive, delle parti, nemmeno sotto il profilo della sollecitazione all'esercizio di poteri d'ufficio del giudicante. Ne consegue l'improponibilità delle istanze avanzate posteriormente alla chiusura di detta udienza e l'irrilevanza, in sede d'impugnazione della sentenza, di ogni questione circa i provvedimenti su di esse adottati dal collegio giudicante o dal suo presidente.

Cassazione massima sentenza n. 8066 del 31.03.2007
A mente dell'art. 276 c.p.c. la decisione della causa è adottata dai giudici che hanno assistito alla discussione, sicché la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione. Fuori di questo caso (e, perciò, anche anteriormente a detto inizio), la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta per ragioni organizzative e può risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza altra comunicazione.

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