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art. 274 c.p.p. - Esigenze cautelari

art. 274 c.p.p. - Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
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Giurisprudenza sull'art. 274 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n. 9530 del 08.03.2006
In tema di misure cautelari, il preesistente stato di detenzione dell'indagato per altro titolo può essere considerato idoneo ad escludere la configurabilità delle esigenze cautelari, "sub specie" di pericolo di commissione di ulteriori reati, a norma dell'art. 274 c.p.p., qualora sia da escludere anche in astratto la possibilità che siano applicate misure alternative, in quanto, in caso contrario, si potrebbe verificare una inammissibile interferenza tra le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza.

Cassazione, massima sentenza n. 1520 del 29.04.1991
l "pericolo di fuga" di cui è menzione negli artt. 274, lett. b), e 384 c.p.p. può essere ritenuto sussistente ogni qual volta, sulla base di elementi e fatti obiettivi, desumibili anche dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la ragionevole probabilità (e, quindi, la semplice possibilità, da una parte, e neppure la certezza o la quasi certezza, dall'altra) che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere le proprie tracce. Il requisito della "fondatezza" e della "concretezza" del pericolo, infatti, non implica che quest'ultimo sia particolarmente intenso, cioè che sussista un grado di probabilità particolarmente elevato del verificarsi della fuga, ma soltanto che si tratti di un pericolo reale, effettivo, e non immaginario; altrimenti non si tratterebbe neppure di un pericolo.

Cassazione, massima sentenza n. 91 del 17.02.2000
Anche se non sia ipotizzabile un'automaticità assoluta tra l'attività collaborativa e la libertà del collaborante, il giudice, nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari, deve partire dalla constatazione che l'attività di collaborazione, riconosciuta proficua in sede di cognizione, costituisce uno di quegli elementi, indicati nell'art. 273, comma terzo, c.p.p., e ritenuti dal legislatore idonei a superare la presunzione di persistenza delle predette esigenze in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis c.p. o ai delitti commessi con modalità mafiose o per agevolare l'attività di associazioni mafiose. A tanto consegue che la valutazione del giudicante deve avere specificamente ad oggetto gli ulteriori eventuali elementi che, nonostante l'attività di collaborazione, inducano ad escludere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari.

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