Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Polizza autoveicolo assicurazione - furto - colpa

Massima: Non merita accoglimento la domanda promossa al fine di ottenere l'indennizzo dovuto per il furto della propria autovettura dalla relativa compagnia di assicurazione, allorché risulti accertato che vi è stata una condotta gravemente colposa da parte del proprietario della stessa, consistita nel lasciarla aperta e con le chiavi inserite, sì da essere esclusa l'operatività della polizza assicurativa all'uopo stipulata in conformità a quanto disposto dal regolamento contrattuale, recante il divieto di estendere la garanzia di furto all'ipotesi in cui non fossero stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

Sentenza del Tribunale di Ruvo di Puglia, 10.05.2011
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Bu.Lo. conveniva in giudizio la Sa.As., chiedendo dichiararsi l'obbligo in capo alla convenuta di corrisponderle l' indennizzo previsto dalla polizza per il furto dell'autovettura di sua proprietà e, per l'effetto, condannarsi la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di Euro 7.911,50, oltre rivalutazione ed interessi.

Esponeva l'attrice:

- di aver subito in data 21.5.2004, verso le ore 6,45, il furto della sua autovettura Renault Clio, tg. (...);

- che al momento dell'episodio criminoso il veicolo si trovava parcheggiato in Corato dinanzi al civico n. (...) di via (...), nella disponibilità di suo padre, Bu.Gi., il quale era intento a lavarne la carrozzeria;

- che, rientrato nel locale per recuperare alcuni stracci per asciugare le parti bagnate dell'autovettura, il Bu. notò un tale intrufolarsi nel veicolo, avviare il motore e dileguarsi.

Costituitasi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare, l'inoperatività della polizza perché il padre dell'attrice aveva agevolato con dolo o colpa grave il furto, lasciando incustodita l'autovettura senza la messa in funzione dei mezzi di chiusura e di sicurezza in dotazione.

Acquisiti i documenti prodotti, assunte le prove testimoniali, la causa era trattenuta in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ricostruito sinteticamente lo svolgimento del processo, nel merito va osservato quanto segue.

All'esito dell'istruttoria svolta non può ritenersi provato che l'autovettura "era stata lasciata con le portiere chiuse" (p. 1 dell'atto di citazione). Al riguardo, deve subito evidenziarsi che la circostanza in questione non è stata dedotta nei capitoli di prova testimoniale articolati dall'attrice e, quindi, non è stata oggetto di prova. Anzi, dalla documentazione in atti emerge che al momento del furto l'autovettura era stata lasciata aperta e con le chiavi inserite, come riferito dal Bu.Gi. ai c.c. della Stazione di Corato (v. verbale di denuncia orale, doc. n. 3 fase, attrice).

Ebbene, tale dichiarazione assume un valore estremamente significativo in ordine alla ricostruzione dell'accaduto per essere avvenuta nell'immediatezza dei fatti, ove il ricordo è ancora vivo e soprattutto genuino. Scarsa credibilità va, invece, attribuita alla successiva dichiarazione del Bu., intervenuta in data 24.5.2004 a distanza di tre giorni dal furto e contenuta nel verbale d'integrazione della denuncia orale, anche perché parte attrice ben avrebbe potuto dimostrare (ma non lo ha fatto) che il padre aveva portato al seguito le chiavi, dimenticandole poi in garage e non nell'auto; il che consente di trarre argomenti di prova a sostegno delle valutazioni sinora svolte.

A questo punto, occorre soffermarsi sull'asserito carattere vessatorio della clausola sub. 3.2, lettera g), delle condizioni generali di contratto. Preliminarmente, però deve disattendersi l'argomentazione di parte attrice, secondo cui manchi nel documento contrattuale sottoscritto dalla Bu. un riferimento alle condizioni generali e, dunque, per ciò solo queste non le siano opponibili. Invero, nella polizza prodotta dall'attrice si legge espressamente che "garanzie, scoperti e franchigie sono indicati nelle "Norme che regolano il contratto" mod. 250/A ed.", ove è inserita la clausola in questione (v. doc. n. 7 fasc. Sa.As.); il che consente di affermare che il contenuto di questa fosse conosciuto (o quantomeno conoscibile) dalla Bu..

Ciò detto, si ritiene che la clausola in esame costituisca specificazione concreta del precetto di legge contenuto nell'art. 1900 c.c. e non sia direttamente limitativa della responsabilità dell'assicuratore, riguardando piuttosto il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificando il rischio garantito, si da circoscrivere soltanto l'oggetto dell'obbligazione di garanzia cui la compagnia assicuratrice è vincolata; il che vale anche con riferimento ad eventuali condotte negligenti commesse da terzi, che abbiano la disponibilità del veicolo e dei cui fatti l'assicurato non sia tenuto a rispondere.

Per giungere a tale conclusione non è necessario ricorrere alla clausola di cui al punto 3.2, lett. c), delle condizioni generali di contratto. Invero, nella lettera g) deve ritenersi ricompresa, in applicazione dei criteri ermeneutici di legge, la fattispecie in esame per ragioni: di carattere letterale, poiché, stabilendo la clausola un limite di natura oggettiva alla garanzia contro il furto "quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato", questa prescinde da chi in quel momento ha la disponibilità del veicolo; di interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, perché, ove è stato inteso prevedere limitazioni o estensioni utilizzando criteri di natura soggettiva, se ne è fatta espressa menzione. Del resto, a voler opinare diversamente, limitando la clausola de qua alle sole ipotesi in cui il furto sia avvenuto quando il veicolo è nella sfera di controllo dell'assicurato (contraente e/o beneficiario), si legittimerebbero condotte gravemente colpose (se non dolose) da parte dell'assicurato stesso e/o dei terzi, con la conseguenza di una irragionevole estensione del rischio garantito; il che rende un siffatto argomentare contrario al canone interpretativo della buona fede.

Inconferente deve, poi, ritenersi il richiamo fatto dalla difesa dell'attrice all'art. 1900, co. 2, c.c. e alla giurisprudenza formatasi sulla norma in commento (in particolare, Cass. n. 90/10170), in quanto nella specie l'assicurato non risulta esser tenuto a rispondere del fatto del genitore.

Accertato che il furto è derivato da condotta gravemente colposa, consistita nel lasciare l'autovettura aperta e con le chiavi inserite, ne discende l'inoperatività della polizza in relazione all'evento per cui è causa.

Segue, pertanto, il rigetto della domanda attorea.

La peculiarità delle questioni affrontate e la natura dei fatti inducono a compensare le spese di lite in ragione di 1/3; mentre i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta la domanda proposta da Bu.Lo.;

2. condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta di 2/3 delle spese di lite, che liquida, in detta misura, in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 900,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA se e come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi anticipatario; compensa il restante 1/3.

Nessun commento:

Posta un commento