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Danno da vacanza rovinata e diritto costituzionalmente garantito

Il danno da vacanza rovinata, riconducibile all'area del danno non patrimoniale, può essere risarcito solo se è personalizzato, motivato e riferito ad una lesione di diritto della persona costituzionalmente garantito.

Sentenza GdP di Milano del 30.05.2011

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La nominata attrice ha chiamato in giudizio At.De.Vi. per sentirla condannare al risarcimento di danno per inadempimento e per vacanza rovinata nella misura di Euro 1.500,00. Alla prima udienza del 28.04.10 si costituisce la convenuta che chiede la chiamata in causa dei terzi Eu.As., sua assicuratrice e To.Na., quale vettore. Le chiamate sono ammesse e ritualmente eseguite. Eu.As. si costituisce, al contrario di To.Na. che viene dichiarata contumace. Dopo concessione di termini per replica ed istruttorie, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., vengono ammessi interrogatorio formale dell'attrice e del legale rappresentante di To.Na. Quanto al primo interrogatorio formale, lo stesso non ha luogo essendosi constatata la sua inutilità dato che i fatti ivi dedotti erano già trattati con l'escussione della teste Fr.Ge., mentre non si è proceduto al secondo per mancata intimazione dalla parte richiedente.

Alla udienza del 10.5.11 le parti, dal giudice invitate anche a formulare proposte transattive, si riportano alle memorie finali già depositate e precisano le conclusioni, come in atti e come in appresso, sinteticamente indicato, sulle quali la causa viene posta in decisione.

Per l'attrice Lu.Ge.: Condannare la convenuta At.de.Vi., a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale e per vacanze rovinate, al pagamento di Euro 1.500,00, da determinarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi; con vittoria di spese. Quale proposta conciliativa, si dichiara disposta a ridurre la domanda all'importo di Euro 1.000,00, oltre al la rifusione spese di processo.

Per la convenuta, come da comparsa di costituzione: in via principale, respingersi la domanda dell'attrice perché infondata; in via subordinata, contenere il risarcimento ai soli danni incidenti sulla sfera soggettiva dell'attrice; in ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attrice, condannare le parti terze chiamate, in solido tra loro, a manlevare la convenuta; con vittoria di spese. Quale proposta conciliativa si dichiara disponibile nei seguenti termini: - pagamento della somma omnicomprensiva di Euro 500,00 all'attrice, - riconoscimento da Eu.As. di manleva per il 50% della somma corrisposta all'attrice; - compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, con rinuncia alla solidarietà ex art. 68 l.f.

Per Eu.As.: nel merito, respingere tutte le domande formulate nei confronti della convenuta; in subordine, nel caso di condanna della convenuta, respingersi la domanda di manleva formulata nei confronti di Eu.As.; in ulteriore subordine, in caso di condanna per obbligazioni a carico di Eu.As., limitare il quantum dovuto ai sensi delle condizioni di polizza, applicando relative franchigie, con diritto di surroga versi i terzi responsabili, in particolare di To.Na. Con vittoria di spese.

Si rende opportuna la rappresentazione dettagliata dei fatti di causa, comunque e di massima documentalmente provati o ammessi dalle parti. Per festeggiare l'anniversario di matrimonio della nipote, l'attrice ha organizzato e sostenuto a proprio carico un fine settimana dal venerdì 24 aprile 2009, con traversata dal porto di omissis, per l'isola di Go., meta particolarmente gradita anche per pratica di trekking organizzato. Con la convenuta At.de.Vi., via mail, erano acquistati 6 biglietti per il traghetto (al costo di Euro 360,00) e, da parte dell'attrice, erano prenotate, per tutti i partecipanti, tre camere all'hotel Gr.Du. di omissis e, per il ritorno, 2 camere al Gr.Ho. omissis. Sottolinea l'attrice che detti pernottamenti si rendevano necessari e funzionali alla visita alla prescelta isola. In data 23.4.2009, come da doc. 4, l'attrice riceveva una e-mail dalla convenuta con comunicazione di "forti possibilità" di mancato traghetto verso Go. per "problema tecnico" all'imbarcazione, difficilmente superabile. In ulteriori non facili contatti, l'agenzia confermava le difficoltà di effettuazione della traversata e proponeva di spostare la gita al sabato successivo. In considerazione delle avvenute ed ormai non più disdettabili prenotazioni alberghiere, l'attrice con i suoi familiari partivano per omissis ove, dalla agenzia convenuta, veniva definitivamente confermata l'impossibilità di raggiungere l'isola di Go. Dopo le rimostranze e le discussioni del caso, l'agenzia provvedeva alla restituzione del costo dei biglietti del traghetto (Euro 360,00) né dava seguito alla richiesta di più completo risarcimento danni richiesti anche dall'attuale difensore (docc. 8 e 9).

La domanda dell'attrice è fondata sul fatto che la difficoltà all'effettuazione della traversata, anche in quanto preannunciata qualche giorno in anticipo, doveva essere superata, ad esempio con riparazione del guasto o reperimento di altro natante, configurandosi quindi un inadempimento dal quale derivano obblighi risarcitori a copertura delle spese, in particolare alberghiere che, come detto era del tutto funzionali all'avvicinamento a omissis per il progettato imbarco ed ammontano, come documentato ad Euro 814,71 (sembrerebbero 732: 315 + 139 X 3 = 732, oltre a spese di viaggio in autostrada (101,30) nonché per conseguenti danni non patrimoniali.

La convenuta espone parecchie obiezioni. Iniziando dalla dubbia legittimazione ed interesse ad agire in capo all'attrice. Obiezione che non appare fondata, se non per la parte riguardante la richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali che non avrà comunque rilevanza per quanto si dirà infra, in proposito. Si contesta inoltre che la fattispecie dedotta sia

configurabile quale vendita di "pacchetto turistico" quale definito all'art 84 dal c.d. codice del consumo e, sul punto, non si può che concordare. Si evidenzia che At.de.Vi. non può essere chiamata a rispondere per un guasto o "accidente" accaduto ad imbarcazione del vettore To.Na. Si sottolinea che, se lo scopo unico o comunque prevalente dell'iniziativa dell'attrice fosse stata la visita all'isola di Go., con annessa marcia, l'attrice ed i suoi invitati sarebbero stati avvisati in tempo per consentire loro di rinunciare alla partenza (pur a valige già pronte), optando per altre mete. Nei confronti della chiamata Eu.As. si ritiene che la stessa sia comunque tenuta alla garanzia pattuita anche trattandosi di inadempimento, certamente non doloso. Si duole, la convenuta, per la mancata ammissione di teste rappresentante di To., ma occorre, al riguardo, prendere atto che la stessa convenuta non ha provveduto all'intimazione del relativo, ammesso interrogatorio formale. Gli argomenti della convenuta non appaiono certo "defatigatori" e meritano ogni attenzione e saranno ripresi, nel contesto di tutte le deduzioni delle parti, per la definizione della vicenda.

La terza chiamata Eu.As. espone a sua volta una ampia serie di considerazioni, anche queste degne di nota, per una parte a supporto della posizione della convenuta, in quanto non considerabile "tour operator" ma semplice agenzia....se non biglietteria, nonché per una prova del danno, da parte attrice, giudicata insufficiente. Per l'altra contestando l'inapplicabilità della garanzia costituita a favore della convenuta, per intervenuta decadenza, a seguito di mancata, tempestiva denuncia del sinistro, nonché per la esclusione della fattispecie inadempimento tra le causali che rendono operativa la copertura assicurativa, unicamente riservata a fatti accidentali, esclusi comportamenti colposi e, comunque, danni non patrimoniali. A dire il vero, la definizione di inadempimento a carico della convenuta è dalla stessa contestata ed affermata dall'attrice.

All'esito dell'esposizione, anche sintetica, delle argomentazioni delle parti, si deve constatare un rilevante intrico di tesi e controtesi, di affermazioni e negazioni, sia in fatto che in diritto, e, soprattutto, nei fatti di causa, una serie di asserzioni che difficilmente possono trovare una risposta precisa e provata, ma che portano ad incrementare lo spazio dei "forse" "probabilmente" "chissà".

Riprendendo criticamente il percorso tracciato riguardo alle posizioni delle parti, si può annotare quanto segue, iniziando dall'attrice.

A) E' umanamente ammissibile che l'"obiettivo Go." fosse lo scopo principale e caratterizzante dell'iniziativa sostenuta economicamente dall'attrice (sul punto sembrano oziosi i distinguo delle altre due parti) a favore di propri familiari. E' sicuro e comprensibile il grande disappunto nel constatare che detto obiettivo fosse, pressoché certamente (ma non ancora e definitivamente) irrealizzabile. Si deve peraltro anche prendere atto che con la partenza, comunque, verso quella meta e con le notizie, ancorché non drastiche, che pervenivano da omissis, l'attrice ha assunto un consapevole rischio di mancato imbarco per l'isola. Le sono dovute il costo dei biglietti, già restituito e, sicuramente, il costo dell'albergo di omissis, la prenotazione del quale non era più disdettatole. Quanto agli altri oneri sostenuti (albergo di omissis e spese di viaggio) siamo in situazione molto più dubbia (si tireranno le somme alla fine). Quanto al danno da vacanza rovinata si deve sostanzialmente essere sulla negativa in quanto, dopo le note sentenze della Cassazione SS.UU. il c.d. danno morale o esistenziale, è stato notevolmente ridimensionato ed inserito nel più ampio novero del danno non patrimoniale. Non si tratta, all'evidenza, di differenziazione solo terminologica in quanto qualsiasi aspetto del danno non patrimoniale deve essere personalizzato, motivato e deve esclusivamente riferirsi a lesione di diritto della persona costituzionalmente garantito. Per meglio comprendere e verificare questa asserzione (molte volte usata con accezione stereotipata), e forse "volgarizzando" il principio delle dette sentenze, si può dire che non si ritiene più rilevante e quindi risarcibile un danno derivante da "arrabbiatura" disappunto e simili ed, in questo senso, é stato particolarmente censurato questo giudice onorario ritenuto troppo aperto nell'includere, nei danno morale o esistenziale, situazione abbastanza frequenti e ripetute nel quotidiano, non lesive di definiti diritti altamente significativi e specificamente protetti. Anche questo punto d'arrivo non presenta confini netti e certi e quindi, per le peripezie dell1 attrice potrà essere semplicemente considerato un ampliamento, un arrotondamento, comunque marginale, delle voci di risarcimento considerabili.

B) Quanto alla convenuta At.de.Vi., sembra opportuno partire dal doc. 1 dalla stessa allegato agli atti, intitolato "Accordo di collaborazione per le attività di visita all'isola di Go. per la stagione 2009", accordo intervenuto tra la stessa convenuta e la terza chiamata, contumace, To.Na., nonché con Go.So.Co. e To.Tr. Si tratta di impegno assunto tra le parti firmatarie, volto alla promozione del turismo nell'isola che prevede, in particolare l'impegno della To.Na. a mettere a disposizione una imbarcazione per il traghetto omissis ed a "garantire il suddetto servizio da metà aprile 2009 a fine settembre". Si legge inoltre: "At.de.Vi., unico tour operator di riferimento si impegna a promuovere ed organizzare l'offerta turistica del "Pacchetto Go.". Diventa pertanto poco credibile la dichiarata natura della convenuta quale semplice agenzia/biglietteria. Non sarà, la stessa, il classico tour operator che vende complessi ed articolati "pacchetti" per lontane mete esotiche, ma nemmeno un semplice sportello di prenotazione e vendita di biglietti. Per un lodevole, rilevante e pubblicizzato fine di promozione turistica, si sono uniti la convenuta con il vettore, a parte gli altri soggetti, insieme garantendo il buon fine dell'iniziativa. In occasione di un probabile (di più non si può dire) guasto alla nave destinata al traghetto, avvenuto certamente qualche giorno prima del fax di avvertimento da At.de.Tu. all'attrice del 23 aprile, per la traversata prevista per due giorni dopo, è difficile sostenere che, tra l'organizzatrice e promotrice del "piccolo pacchetto" ed il vettore To.Na., non potessero essere adottate misure a superamento dell'impedimento manifestatosi Quindi la convenuta ed il terzo chiamato vettore debbono partecipare al risarcimento dei danni a favore dell'attrice, tanti o pochi che siano.

C) Quanto a Eu.As., la principale deduzione circa la non applicabilità della copertura per un inadempimento contrattuale sembra prevalere sulla tesi opposta della convenuta. La stessa infatti ricondurrebbe anche il "fatto accidentale" nell'ambito della operatività della polizza. Appare corretta la replica di Eu.As. per cui detta estensione potrebbe operare solo in casi di responsabilità aquiliana e, quindi, non nel caso di inadempimento contrattuale che trae origine da un fatto accidentale (guasto del natante) ma assume a rilevanza giuridica per la colpevole mancanza di adatte contromisure. Occorre dire che il concetto di "perdite pecuniarie" parte rilevante della polizza, presente fin dalla sua intitolazione, non appare compiutamente definito e facilmente interpretabile e lascia il campo a qualche dubbio. Per questo aspetto si può, comunque, già concludere che Eu.As. non è ritenuta tenuta ad indennizzo di sorta ma, d'altro canto, non beneficia della rifusione delle spese.

Le conclusioni possono essere le seguenti. Per quanto asserito al precedente punto A) e successivi, riguardanti le altre parti, all'attrice sono dovuti, complessivamente Euro 500,00, in valore attuale, con interessi dalla sentenza al saldo. Sono tenuti a detto pagamento in misura paritaria ed in solido tra loro, la convenuta At.de.Vi. e To.Na. Per tutte le considerazioni sopra svolte e le tante alternative di soluzione (basterebbe rileggere le conclusioni delle parti) si ritiene l'esistenza di tutti i presupposti per una generale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, ritenuta la pur parziale fondatezza del credito risarcitorio richiesto,

CONDANNA

la convenuta At.de.Vi.d.Tu.d'Au. s.r.l. e To.Na. s.r.l., come sopra individuate, in misura paritetica ed in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attrice Lu.Ge., della somma di Euro 500,00 con interressi dalla sentenza al saldo.

Spese di lite interamente compensate tra tutte le parti costituite.

Sentenza esecutiva per legge.

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