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art. 274 c.c. - Ammissibilità dell'azione

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Giurisprudenza sull'art. 274 c.c.
Cass. massima sentenza 1817 del 04.03.1985
Al fine dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, secondo la previsione dell'art. 274 c.c., non si richiede l'acquisizione di elementi forniti di decisività, o di elevato grado di efficacia probatoria, ma è sufficiente il concorso di "specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata", e, cioè, di elementi, anche di tipo presuntivo, che siano idonei ad evidenziare il "fumus boni iuris" dell'istante, alla stregua di una valutazione preliminare e sommaria. A detto fine, pertanto, devono ritenersi utilizzabili anche i dati desumibili da un giudicato intervenuto "inter alios", così come le dichiarazioni rese dalla madre.


Cass. massima sentenza n. 4982 del 06.05.1995
Il consenso del minore che abbia compiuto i sedici anni, per promuovere o proseguire l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (art. 273, secondo comma, c.c.), può validamente sopravvenire nel corso del giudizio, anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto, integrando esso un requisito del diritto di azione, attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza al momento della decisione.

Cass. massima sentenza n. 7915 del 06.08.1990
La pronuncia di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, ai sensi dell'art. 274 c.c., non postula, pur dopo la modifica introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia, che ha sostituito l'espressione "specifiche circostanze" al termine "indizi - l'acquisizione di elementi forniti di un grado elevato di efficacia probatoria, tali da evidenziare un esito positivo certo o comunque una accentuata probabilità di accoglimento della domanda, ma richiede solo il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a convincere il giudice della probabilità che essa, in base alle prove da acquisire nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata. Ai fini del relativo apprezzamento sono utilizzabili, anche in via esclusiva, le dichiarazioni rese dalle parti, ove da esse possano essere enucleate presunzioni idonee e sufficienti a far apparire probabile l'esito positivo del giudizio, a ciò non ostando il disposto dell'art. 269, ultimo comma, c.c. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - riguardando tale norma soltanto il giudizio successivo a cognizione piena.

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