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art. 274 c.p.c. - Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

art. 274 c.p.c. - Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.
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Giurisprudenza sull'art. 274 c.p.c.
Cassazione massima sentenza n. 11357 del 16.05.2006
L'identità di due cause pendenti davanti allo stesso giudice non può determinare il rapporto di litispendenza governato dall'articolo 39, comma primo, c.p.c., che presuppone la contemporanea pendenza della "stessa causa" dinnanzi a "giudici diversi", ma solo una situazione riconducibile alla fattispecie dell'articolo 274 cod. proc. civ., che, nel caso di identità di cause pendenti dinnanzi allo stesso giudice, consente e prescrive la loro riunione. Peraltro, l'ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall'articolo 274 cod. proc. civ., provvede sulla istanza di riunione, deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, siccome non implicante soluzione di questioni relative ad una "translatio iudicii".

Cassazione massima sentenza n. 5510 del 27.10.1984
Perché la litispendenza dia luogo ad una questione di competenza, non basta che siano pendenti più processi tra le medesime parti e col medesimo oggetto, ma occorre anche che i processi siano stati instaurati davanti ad organi giurisdizionali diversi e non davanti a giudice del medesimo ufficio giudiziario, in quanto in tal caso può farsi solo questione di riunione a norma degli articoli. 273 e 274 c.p.c.


Cassazione massima sentenza n. 8747 del 25.08.1990
Con riguardo ad un preliminare di vendita stipulato per persona da nominare, l'intervento spiegato dalla persona designata, nel giudizio pendente tra i contraenti originari, per conseguire la proprietà del bene promesso in vendita in base alla dichiarazione di nomina ex art. 1402 c.c., in antitesi con la domanda dell'originario promissario acquirente, il quale contestando l'efficacia della dichiarazione di nomina abbia richiesto in proprio favore il trasferimento coattivo della proprietà del medesimo immobile a norma dell'art. 2932 c.c., si configura come un intervento principale, inteso a far valere nei confronti di tutte le parti ex art. 105 c.p.c. un diritto proprio, in contrapposizione alle pretese fatte valere nello stesso giudizio, senza che le dette domande, ancorché connesse in guisa da poter dar luogo ad un "simultaneus processus", siano inscindibili, né ricorrendo fra le stesse neppure un vincolo di dipendenza. Ne consegue che il suddetto interveniente, al quale sia stata notificata la sentenza di primo grado a lui sfavorevole, deve proporre impugnazione nel termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., non essendo egli legittimato all'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c. ancorché sia stata disposta nei suoi confronti, nel giudizio d'impugnazione, l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

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