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Prescrizione sanzione Cassa Forense

Tribunale di Bari, sentenza del 22.04.2013
OMISSIS
Motivi della decisione

In linea preliminare si deve ricordare che, come osservato in motivazione da Cass. S.U. n. 20219/2012, La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, al comma 1, dispone: "Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia" (il che assorbe la censura sub 4 dell'opposizione).

Tuttavia, "la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, quarto comma, primo periodo della L. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta Cassa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, primo comma, della L. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori" (Cass. n. 20343 del 2006; in termini Cass. n. 14479 del 2008).

Ed infatti, la prescrizione quinquennale (di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, invocata dall'opponente) riguarda anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati (per quel che qui interessa, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, Attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7, comma 32, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) (Cass. n. 5522/2003, con riferimento alla stessa Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, e n. 6340/2005, con riferimento alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti) e si estende agli accessori ed alle sanzioni per le omissioni contributive.

Non si estende, invece, alla sanzione pecuniaria - sulla quale si controverte nel presente giudizio - che è comminata (dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, come successivamente modificata dalla citata L. n. 141 del 1992) per inottemperanza all'obbligo di comunicazione (di cui ai commi precedenti) - strumentale rispetto alla (insorgenza e, soprattutto, alla liquidazione della) obbligazione contributiva - dell'ammontare del reddito professionale (entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi).

Invero la sanzione in esame, avendo natura amministrativa pecuniaria, è soggetta alla prescrizione, parimenti quinquennale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, Modifiche al sistema penale), che decorre "dal giorno in cui è stata commessa la violazione" (sul punto vedi, per tutte, Cass. n. 5957/98).

Nè la prospettata disciplina generale (di cui alla cit. L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28) - in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie - risulta derogata dalla disposizione speciale in materia di prescrizione della sanzione amministrativa (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.). È ben vero, infatti, che la disposizione - intitolata prescrizione dei contributi (di cui alla stessa L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, cit. come modificata nel 1992) - sancisce testualmente: "la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23". Tuttavia la prescrizione decennale - che ne risulta prevista - riguarda i "contributi dovuti alla Cassa , nonché "ogni relativo accessorio" e sanzione "ai sensi della presente legge" (e, come tale, risulta tacitamente abrogata a seguito della entrata in vigore alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, cit: vedi Cass. n. 5522/2003, cit).

Infatti la decorrenza (prevista dalla stessa L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, comma 2) - "dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23" - concorre ad escludere che la prescrizione decennale - stabilita contestualmente - possa, comunque, riguardare la sanzione amministrativa pecuniaria (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.), essendo la sanzione stessa comminata - per quanto si è detto -proprio per inottemperanza all'obbligo di comunicazione (di cui ai commi precedenti) dell'ammontare del reddito professionale (entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi).

Pertanto il credito per la sanzione amministrativa pecuniaria - fatto valere nel presente giudizio - è soggetto (ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, cit.) alla prescrizione - parimenti quinquennale - che l'istante ha formalmente eccepito, sia pure con riferimento ad altre previsioni normative.

Infatti, in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata della predetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, rappresenta una mera "quaestio juris", la cui identificazione spetta al potere-dovere del giudice (Cass. n. 21752/2010).

Tanto basta per accogliere la domanda, in quanto la cartella opposta, che rappresenta l'unico atto di costituzione in mora, risulta notificata in data 16.10.2009,ben oltre, quindi, la scadenza del termine prescrizionale di cinque anni decorrente, come visto, dalla data di perfezionamento della contestata omissione (le prescritte dichiarazioni annuali alla Cassa, per quanto sopra detto, andavano presentate entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi) che, nella specie, risale al biennio 2002-2003.

Pertanto, l'opposizione va accolta.

La particolarità e la novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione contro l'iscrizione a ruolo proposta da N.C., così provvede:

1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute dall'opponente le somme portate dalla cartella di pagamento sopra indicata;

2) compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Bari, il 22 aprile 2013.

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