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art. 278 c.p. - Vilipendio al Presidente della Repubblica - rubricato Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Si parla di vilipendio, nel diritto penale italiano, in riferimento ad alcuni reati che consistono in manifestazioni di disprezzo verbale rivolte a determinati soggetti (Fonte Wikipedia)
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Giurisprudenza sull'art. 278 c.p. (vilipendio al Presidente della Repubblica)
Cass. massima sent. n. 3069 del 26.03.1996
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p. sotto il profilo dell'irragionevolezza della sanzione, - per sproporzione rispetto a quella stabilita per i delitti di ingiuria e di oltraggio a pubblico ufficiale - e con riferimento ai principi di cui agli articoli 3 e 27 Costituzione. Quanto sopra poichè, data l'eccezionale rilevanza del bene protetto dalla norma in considerazione, e, dunque, data l'improponibilità di analogie tra la fattispecie criminosa da essa sanzionata e i delitti di oltraggio a P.U. e ingiuria - si deve ritenere che non vi sia alcuno straripamento dai criteri di congruità sia sotto il profilo della coerenza intrinseca al sistema penale, sia sotto il profilo della violazione dei valori costituzionali.

Cass. massima sent. n. 12625 del 16.03.2004
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 21, 24, 25 e 111 della Costituzione, in quanto la norma incrimina l'offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale, quale l'onore ed il prestigio della stessa istituzione repubblicana e dell'unità nazionale che il Presidente della Repubblica rappresenta; sono giustificate, pertanto, sia la mancata previsione della possibilità per l'imputato di sollevare l'"exceptio veritatis", senza che ciò contrasti con le garanzie costituzionali relative al diritto di difesa, sia la formulazione della fattispecie come reato a forma libera, senza che ciò contrasti con i principi costituzionali di tassatività della fattispecie e di libera manifestazione del pensiero.

Cass., massima sent. n. 9880 del 20.11.1996
Per la consumazione del reato previsto dall'art. 278 c.p. - offesa all'onore o al prestigio o vilipendio al Presidente della Repubblica - non i richiede che l'offesa diretta a quest'ultimo avvenga col mezzo della stampa, ma è sufficiente la semplice comunicazione dell'offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo. Nel caso di specie l'offesa era contenuta in una lettera pubblicata su un quotidiano dopo che la stessa era stata recapitata al direttore del giornale che in quel momento si trovava in una città diversa da quella di pubblicazione del giornale medesimo. La Corte di Cassazione ha ritenuto con la sentenza in commento che - essendo stato dai giudici di merito escluso il concorso del reato da parte del direttore del quotidiano, condannato infatti per il reato previsto dall'art. 57 c.p. in relazione all'art. 278 c.p. per aver omesso di esercitare il prescritto controllo sul giornale da lui diretto - correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava il direttore del giornale al momento in cui aveva ricevuto la lettera in questione, essendo stato egli il primo a conoscere il contenuto offensivo di detto documento).

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