Ufficio del Giudice Di Pace di …
Atto Di Citazione
Per i Sig. …, C.F.: … e …, C.F.: … (in proprio e per conto dei figli minorenni …, C.F.: … e …, C.F.: …, nei confronti dei quali esercitano unitamente potestà genitoriale) tutti rappresentati e difesi dall’Avv. … (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della Cancelleria relativi al presente procedimento a mezzo telefax alla seguente utenza: 081/195.74.742 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. …), come da procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliati in presso quest’ultimo … (…), via …, n. …
Premesso In fatto e diritto
1) che, in data …, il Sig. … acquistava a favore suo e dei Sig. … (rispettivamente coniuge e figli) un pacchetto turistico “tutto compreso” avente ad oggetto una crociera nel mar Mediterraneo (Italia/Grecia/Croazia/Italia), da effettuarsi su nave “…” della società …;
2) che l’acquisto del detto pacchetto turistico avveniva presso l’agenzia di viaggi venditrice “…”, dietro versamento di Euro 2.100,00, avvenuto in tre rate del 17/01/2007, 09/04/2008 e 17/01/2008 (doc. 1 e 2);
3) che il pacchetto turistico prevedeva il soggiorno per quattro persone in cabina tipo “Quadrupla Esterna con oblò” per il periodo dal 09/06/2008 al 16/06/2008, con trattamento all inclusive (doc. 1), con transfer da … a … ed imbarco e sbarco presso la città di …;
4) che l’organizzatore di tale crociera/pacchetto turistico era la società “…”, esercente attività armatoriale mediante utilizzo di naviglio proprio e/o di terzi, nonchè l’acquisto, la vendita, la locazione, la gestione, l’armamento, il noleggio, il rinoleggio di navi di qualsiasi specie con facoltà tra l’altro di esercitare attività crocieristica, assumerne ed eseguire trasporti marittimi e terrestri inerenti l’attività di crocieristica ed il venditore era l’agenzia … (doc. 3);
5) che, in data 07/06/2008, l’agenzia di viaggi consegnava – dopo ripetuti solleciti – all’attore l’allegata lettera d’imbarco, assicurando loro che la stessa era sufficiente ai fini dell’imbarco poiché i voucher d’imbarco sarebbero stati consegnati dall’Organizzatore (…) a …, il giorno della partenza (doc. 4);
6) che, in data …, giunti presso il porto di …, gli attori si presentavano – tre ore prima della partenza – al personale della … per il check-in;
7) che il personale addetto al check-in non consentiva l’imbarco degli attori adducendo che non risultava esservi prenotazione a nome degli stessi;
8) che, in seguito a verifiche effettuate da parte degli addetti all’imbarco della … ed estenuanti ore di attesa, risultava possibile effettuare la crociera solo con pernottamento presso cabina tipo “Quadrupla Interna senza oblò” e con cambio cabina a …, diversamente da quanto previsto nel contratto di viaggio e da quanto indicato dall’agenzia di viaggi. Veniva, finalmente, consegnato in data 09/06/2008, immediatamente prima della partenza, agli attori il biglietto d’imbarco (doc. 5);
9) che gli attori accettavano la proposta di pernottamento, riservandosi, comunque, ogni azione per l’inadempimento e/o inesatto adempimento del venditore e/o dell’organizzatore ed infatti effettuavano immediato reclamo in data 16/06/2008 (doc. 6);
10) che gli attori richiedevano alla … ed alla …, a mezzo del proprio procuratore, il risarcimento dei danni da loro subiti (doc. 7);
11) che la … rigettava le richieste degli attori (doc. 8, 9 e 10), mentre l’agenzia non rispondeva alle richieste di risarcimento danni;
12) che il pacchetto turistico di specie rientra tra quelli previsti dagli artt. 82 ss. l.n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), in quanto consistenti in circuiti tutto compreso risultanti dalla prefissata combinazione di trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (art. 84, Codice del Consumo);
13) che ai sensi dell’art. 93 del Codice del Consumo, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. In ogni caso, l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei suoi confronti;
14) che, ai sensi dell’art. 91, comma 4, Codice del Consumo: “[...] quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno”;
15) che gli attori hanno diritto a vedersi riconosciuta la differenza tra quanto pagato (Euro 2.100,00) ed il minor valore della camera concessa dall’organizzatore (pari ad Euro 1.768,00);
16) che gli attori, anche considerata la grave negligenza e/o imperizia del Venditore (Agenzia di viaggi) e dell’Organizzatore, hanno diritto a vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale per vacanza rovinata che si chiede che questo Ecc.mo Giudice voglia determinare in via equitativa, comunque nei limiti di competenza del Giudice adito;
Sul punto giova evidenziare (come recentemente ribadito in giurisprudenza, cfr. doc. 12) che il D.lgs.111/1995 è stato emanato in attuazione della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”; l’art. 5 della citata direttiva dispone: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto siano responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi debbano essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell'organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi. 2. Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi...Per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano dette prestazioni. Per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, quarto comma, non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 con una clausola contrattuale”.
Nella sentenza del 12 marzo 2002, rispondendo al quesito se il citato art. 5 dovesse essere interpretato nel senso del riconoscimento dell’indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha affermato che detto articolo “dev’essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”.
La Corte di Giustizia europea ha già chiarito in passato che, se è vero che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo, è altrettanto vero che il giudice nazionale deve interpretare le norme del proprio ordinamento in conformità alla lettera e allo scopo della direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito e conformarsi pertanto all’art.189, terzo comma, del Trattato Ce (cfr. sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhoutte I. Schmied).
Ciò comporta che la normativa introdotta dal D.lgs. 111/95 deve essere interpretata nel senso del riconoscimento, dei danno morale. Una siffatta interpretazione è resa possibile dal disposto degli artt. 15 e 16, che fanno espresso riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, ratificata in Italia con l.n. 1084/77 che, agli articoli 13 e 15, prevede la responsabilità dell'organizzatore di viaggi per “qualunque” (art. 13) o per “qualsiasi” pregiudizio (art. 15) subito dal viaggiatore. Orbene, nell’espressione “qualunque pregiudizio” e in quella analoga “qualsiasi pregiudizio” può individuarsi quel fondamento normativo che l’art.2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del danno non patrimoniale.
Peraltro, recenti interventi legislativi settoriali hanno ammesso esplicitamente, in altre materie, la risarcibilità del danno morale indipendentemente dalla sussistenza di un reato (legge sulla privacy 675/1996, quella sull’azione civile contro la discriminazione introdotta con D.lgs.286/1998 e la cosiddetta legge Pinto, n. 89/2001), attuando il superamento del principio secondo cui il danno morale sarebbe liquidabile solo in presenza di un reato.
Sussiste dunque una valida base normativa per ritenere che, in caso di “vacanza rovinata”, il viaggiatore abbia diritto anche al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale.
Alla stessa conclusione si dovrebbe pervenire laddove il danno da “vacanza rovinata” fosse inquadrato nella categoria del danno materiale, seguendo quella autorevole tendenza dottrinaria che ravvisa nella perdita della vacanza la lesione di un bene della vita (la vacanza, appunto) particolarmente desiderato e pregiato, ancorché non suscettibile di immediata valutazione economica.
In definitiva, rimane assodato che il danno in questione, anche a voler prescindere da una presa di posizione netta circa la sua natura (patrimoniale o non patrimoniale), deve essere risarcito nel nostro ordinamento.
Tutto ciò premesso, i Sig. … e … (in proprio ed in nome e per conto dei figli minorenni), come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati
Citano
- La …, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …, alla via …, n. …;
- La …, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …, alla via …, n. … a comparire dinanzi all’intestato ufficio giudiziario del Giudice di Pace da designarsi, nei noti locali di …, all’udienza del …, ore di rito, con l’invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con avvertenza che, in difetto, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui all’art. 167 e 38 c.p.c. e si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
Conclusioni
Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice di Pace, reiectis contrariis, così provvedere:
A) Accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale di … e/o della … per i fatti esposti in narrativa;
B) Accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento gli odierni attori hanno diritto al rimborso da quantificarsi in corso di causa oltre al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali questi ultimi da determinarsi secondo equità, il tutto oltre agli interessi legali sino alla data dell’effettivo pagamento e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito;
C) per l’effetto condannare la …, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …, alla via …, n. … e/o la … , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …, alla via …, n. …, anche in solido tra di loro, al rimborso da quantificarsi in corso di causa oltre al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali questi ultimi da determinarsi secondo equità, il tutto oltre agli interessi legali sino alla data dell’effettivo pagamento e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito;
D) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione.
Invia istruttoria chiede ammettersi l’interrogatorio formale dei legali rappresentanti p.t. della … e della … nonché prova per testi su tutte le circostanze di fatto indicate nel presente atto indicate nel presente atto, qui da intendersi ripetute e trascritte con l’anticipo della locuzione “è vero che”.
Indica a testi i Sig.: …
Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e dei mezzi di prova ai sensi dell’art. 183 c.p.c., si producono, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti:
1) Proposta di compravendita di pacchetto turistico; 2) Copia assegno e bonifico bancario; 3) Infoimprese; 4) Lettera della …; 5) Biglietto d’imbarco; 6) Reclamo del 16/06/2008; 7) Richiesta risarcimento danni; 8) Accettazione reclamo; 9) Rigetto richieste risarcimento danni n. 1; 10) Rigetto richieste risarcimento danni n. 2; 11) Brochure …; 12) Sentenze Corte d’Appello di Bologna 05/2/2008; Trib. Torino 1/2/2008.
Il presente procedimento ha valore non superiore ad Euro 2.582,28 e, quindi, si versa il contributo unificato pari ad Euro 70,00.
Salvo ogni ulteriore diritto.
Luogo, data Avv. …
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