Cassazione, sentenza n. 22700/2013
OMISSIS
Svolgimento del processo
In seguito a pvc della Guardia di Finanza di Cuneo l'Agenzia delle Entrate di Alba notificava all'A. sas avviso di accertamento per IRPEG ed ILOR relative al periodo di imposta 1997, con il quale rettificava l'ammontare del reddito di impresa della detta società dall'importo dichiarato di lire 262.598.000 a quello accertato di L. 837.595.000 nonchè l'ammontare del reddito imponibile ai fini ILOR da L. 262.598.000 a L. 625.882.000; successivamente la stessa Agenzia notificava alla detta società altro avviso di accertamento per IRPEG ed IRAP relative al periodo di imposta 1998, con il quale rettificava l'ammontare del reddito di impresa della detta società dall'importo dichiarato di L. 462.597.000 a quello accertato di L. 474.218.000 ed accertava una IRAP dovuta per Euro 261,00.
La CTP di Cuneo rigettava i ricorsi proposti dalla contribuente società.
Con sentenza depositata il 18-9-2007 la CTR Piemonte rigettava l'appello proposto da quest'ultima.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società affidato a nove motivi, illustrati anche da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.; resisteva l'Agenzia con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società, denunciando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 - nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, e degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonchè violazione dell'art. 345 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59, deduceva che la CTR non aveva disposto la rimessione della controversia al Giudice di primo grado affinchè, ritenuta la sussistenza di litisconsorzio originario tra società di persone e soci della stessa, ordinasse l'integrazione del contradditorio con i soci.
Siffatto motivo è fondato.
Va, invero, rilevato che, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, "in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddicono ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio".
Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie, nel quale non sono state fatte valere questioni personali, e che ha per oggetto maggiore IRPEG, ILOR ed IRAP. Al riguardo va, poi, evidenziato che, come già precisato da questa Corte, "l'Irap è imposta assimilabile all'Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società" (Cass. 10145/2012).
L'Agenzia nel controricorso ha sostenuto che i soci non avevano alcun interesse ad impugnare ed a partecipare al presente giudizio (e, quindi, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario), in quanto avevano definito gli accertamenti notificati nei loro riguardi mediante il ricorso alla L. n. 289 del 2002, art. 15, e, per quelli non notificati, avevano precluso all'A.F. ogni potere impositivo nei loro confronti mediante il ricorso alla L. n. 289 del 2002, art. 9;
al proposito, tuttavia, non ha prodotto alcun atto, neanche ai sensi dell'art. 372 c.p.c., sicchè la predetta eccezione non può essere valutata in questa sede.
L'accoglimento del detto motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri, concernenti vizi motivazionali della sentenza della CTR e la valutazione, da parte di quest'ultima, del merito degli accertamenti impugnati.
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri; cassata l'impugnata sentenza e dichiarata la nullità dell'intero giudizio, con rinvio alla CTP di Cuneo.
In considerazione della presentazione del ricorso in data di poco successiva all'intervento della su menzionata sentenza delle sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata sentenza; dichiara la nullità dell'intero giudizio, con rinvio alla CTP di Cuneo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013
OMISSIS
Svolgimento del processo
In seguito a pvc della Guardia di Finanza di Cuneo l'Agenzia delle Entrate di Alba notificava all'A. sas avviso di accertamento per IRPEG ed ILOR relative al periodo di imposta 1997, con il quale rettificava l'ammontare del reddito di impresa della detta società dall'importo dichiarato di lire 262.598.000 a quello accertato di L. 837.595.000 nonchè l'ammontare del reddito imponibile ai fini ILOR da L. 262.598.000 a L. 625.882.000; successivamente la stessa Agenzia notificava alla detta società altro avviso di accertamento per IRPEG ed IRAP relative al periodo di imposta 1998, con il quale rettificava l'ammontare del reddito di impresa della detta società dall'importo dichiarato di L. 462.597.000 a quello accertato di L. 474.218.000 ed accertava una IRAP dovuta per Euro 261,00.
La CTP di Cuneo rigettava i ricorsi proposti dalla contribuente società.
Con sentenza depositata il 18-9-2007 la CTR Piemonte rigettava l'appello proposto da quest'ultima.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società affidato a nove motivi, illustrati anche da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.; resisteva l'Agenzia con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la società, denunciando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 - nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, e degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonchè violazione dell'art. 345 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59, deduceva che la CTR non aveva disposto la rimessione della controversia al Giudice di primo grado affinchè, ritenuta la sussistenza di litisconsorzio originario tra società di persone e soci della stessa, ordinasse l'integrazione del contradditorio con i soci.
Siffatto motivo è fondato.
Va, invero, rilevato che, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, "in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddicono ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio".
Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie, nel quale non sono state fatte valere questioni personali, e che ha per oggetto maggiore IRPEG, ILOR ed IRAP. Al riguardo va, poi, evidenziato che, come già precisato da questa Corte, "l'Irap è imposta assimilabile all'Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società" (Cass. 10145/2012).
L'Agenzia nel controricorso ha sostenuto che i soci non avevano alcun interesse ad impugnare ed a partecipare al presente giudizio (e, quindi, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario), in quanto avevano definito gli accertamenti notificati nei loro riguardi mediante il ricorso alla L. n. 289 del 2002, art. 15, e, per quelli non notificati, avevano precluso all'A.F. ogni potere impositivo nei loro confronti mediante il ricorso alla L. n. 289 del 2002, art. 9;
al proposito, tuttavia, non ha prodotto alcun atto, neanche ai sensi dell'art. 372 c.p.c., sicchè la predetta eccezione non può essere valutata in questa sede.
L'accoglimento del detto motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri, concernenti vizi motivazionali della sentenza della CTR e la valutazione, da parte di quest'ultima, del merito degli accertamenti impugnati.
In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri; cassata l'impugnata sentenza e dichiarata la nullità dell'intero giudizio, con rinvio alla CTP di Cuneo.
In considerazione della presentazione del ricorso in data di poco successiva all'intervento della su menzionata sentenza delle sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata sentenza; dichiara la nullità dell'intero giudizio, con rinvio alla CTP di Cuneo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013
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