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Il giudice non può annullare d'ufficio la multa per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione

Cassazione sentenza n. 22637/2013
OMISSIS
Svolgimento del processo

La Prefettura di Venezia con atto notificato il 30.06.2006 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 110/05 deposita in data 28.12.2005 con la quale il Tribunale di Venezia - sez. dist. di Chioggia, aveva accolto l'opposizione formulata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, da Radio Chioggia Sottomarina sas e dal suo ammin.re in proprio B.A., avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 39.000,00, per violazione di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 174 bis, (ed legge sul diritto d'autore). Il provvedimento sanzionatorio era stato emesso per avere la società illecitamente duplicato n. 42 compact disc e n. 1.316 brani in formato MP3; il tribunale, d'ufficio, aveva rilevato che la sanzione amministrativa ex art. 174 bis, non poteva essere irrogata senza che fosse stata preceduta dal pregiudiziale accertamento da parte del giudice penale della responsabilità penale per il medesimo fatto ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter.

Il ricorso per cassazione si fonda su di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste la società con controricorso. La Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso ad B.A., in proprio.

Motivi della decisione

Occorre esaminare la pregiudiziale eccezione d'improcedibilità del ricorso per avere il ricorrente notificato il ricorso stesso nella cancelleria del tribunale anzichè al domicilio eletto presso il difensore. L'eccezione non appare fondata atteso che è emerso dalla relata di notifica che il ricorso stesso era stato notificato non solo nella cancelleria del tribunale, ma anche presso la sede della società. Nella fattispecie la notifica dell'atto non è inesistente in quanto non ricorre " quell'assenza di qualsiasi collegamento con il destinatario" che la determinerebbe. Quindi si deve ritenere che l'ipotesi in esame configuri una semplice nullità sanabile con la costituzione della parte (Cass. N. 4356/2000). Al riguardo ha precisato questa S.C. che "qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato nella cancelleria del giudice di appello, nonostante l'avvenuta elezione di domicilio presso il procuratore costituito per il precedente grado di giudizio in un luogo situato nell'ambito del Comune dell'ufficio giudiziario adito, la notifica è inesistente, ma il deposito del controricorso prima della scadenza del termine per l'impugnazione ne determina la sanatoria con effetto "ex nunc", rendendo ammissibile il ricorso (Cass. Sez. 3, n. 8377 del 07/04/2009).

Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo la Prefettura ricorrente denunzia la violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c., e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Lamenta che il giudice aveva ritenuto d'ufficio che la mancanza del previo accertamento penale del medesimo fatto valesse a determinare l'inesistenza del provvedimento sanzionatorio (la ed pregiudizialità penale).

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia la violazione e o errata applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 20 e 24. Deduce l'inesistenza di un rapporto di pregiudizialità penale rispetto alla sanzione amministrativa in esame. L'art. 174 bis c.p.c., prevede invero una sanzione amministrativa autonoma che non presuppone alcun previo accertamento di quella penale, nella quale lo stesso fatto si configuri.

Ad avviso del Collegio, appare fondato il primo motivo del ricorso, atteso che, per costante giurisprudenza di questa S.C., anche nella speciale rito di cui alla L. n. 689 del 1981, il giudice, salvo le ipotesi di inesistenza del provvedimento impugnato, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento stesso per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione.

Ha precisato questa S.C. in analoga fattispecie, che: "L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., e L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicchè il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (Cass. Sez. 2, n. 656 del 18/01/2010; Cass. n. 18288 del 05/08/2010). Deve peraltro escludersi che nella fattispecie, il provvedimento impugnato ancorchè invalido fosse anche inesistente. In proposito ha precisato questa S.C. che "...deve... considerarsi inesistente l'atto amministrativo soltanto nel caso di carenza assoluta del relativo potere, quando cioè non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso, situazione, questa, non riscontrabile laddove il provvedimento venga adottato dall'Autorità amministrativa a cui tale potere è normalmente ed ordinariamente attribuito, specie ove si consideri che il giudice penale, quando applica la sanzione amministrativa ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 24, esercita un potere che è, per l'appunto, di natura amministrativa" (Cass. n. 24961 del 24/11/2006;

Cass. n. 13667 del 17.9.2003; Cass. 9987 del 24.6.2003).

Conclusivamente dev'essere accolto il 1 motivo del ricorso, ciò che comporta l'assorbimento del 2 motivo; la sentenza dev'essere cassata e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio al tribunale di Venezia.

P.Q.M.

la Corte accoglie il 1 motivo del ricorso, assorbito il 2 motivo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, al tribunale di Venezia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2013

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