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art. 216 c.p.c. - Istanza di verificazione


art. 216 c.p.c. - La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

L'istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore.
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Modello e formula istanza di verificazione

Udienza del giorno, mese e anno

E' presente nell'interesse dell'attore Sig. Caio l'avv. Sempronio, il quale alla luce del disconoscimento ritualmente effettuato dal convenuto Sig. Tizio della scrittura privata costituita da .........., depositata il, avanza formale istanza di verificazione.

Offre, ai fini dell'istanza di verificazione di cui alla presente, in comunicazione le seguenti scritture di composizione: a) ...............; b) ...............

Chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:

"vero che ..............."

Indica a testi:

1) il sig. ............... residente in .........., via ..............., n. ......

2) il sig. ............... residente in .........., via ..............., n. ......

Chiede al G.I. di voler ordinare alla parte convenuta di scrivere sotto dettatura alla presenza di un consulente tecnico, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
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Giurisprudenza sull'istanza di verificazione e sull'art. 216 c.p.c.

Cass., massima sentenza n. 5910 del 31.10.1988
Nel procedimento di verificazione di scrittura privata, previsto dall'art. 216 c.p.c., l'accertamento della provenienza del documento, pur essendo collegato ad una funzione probatoria del negozio contenuto nel documento, non riguarda il negozio medesimo, sicché l'istanza di verificazione non solo dà luogo ad un autonomo giudizio sull'autenticità del documento in sé considerato, ma può essere proposto anche in via principale. Ne consegue che, qualora la parte, che ha chiesto la dichiarazione di autenticità di una scrittura privata allo scopo di ottenere un titolo idoneo per la trascrizione, produca nel corso dello stesso giudizio altra identica scrittura che riproduca interamente il contenuto della prima, chiedendo il medesimo accertamento, si opera una "mutatio libelli", preclusa dall'art. 184 c.p.c. ove il convenuto non accetti il contraddittorio.

Cass., massima sentenza n. 7769 del 02.08.1990
Qualora un atto che sia stato sottoscritto dal rappresentante della parte in causa venga in rilievo nella sua funzione documentale e non negoziale (nella specie, quietanza di pagamento prodotta in giudizio quale prova dell'avvenuto adempimento), la contestazione dell'autenticità della detta sottoscrizione, che sia effettuata dalla parte rappresentata nel rapporto con l'altro contraente, investe la firma di un terzo e, quindi, non implica la necessità della sua proposizione nelle forme della querela di falso, destinata, invece, ad eliminare l'efficacia probatoria attribuita, dall'art. 2702 c.c., alla scrittura riconosciuta nella sottoscrizione.

Cass., massima sentenza n. 4728 del 28.02.2007
La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o "erga omnes". Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento.

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