Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 (c.p.p.). L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini
Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.
Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.
Giurisprudenza sull'art. 267 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n. 31110 del 15.07.2004
In tema di giudizio di riesame di ordinanza coercitiva, il vizio di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni in ordine agli indizi di reato che legittimano le operazioni è emendabile dal Tribunale del riesame, il quale è in primo luogo giudice del merito della vicenda "de libertate" e, solo ove rilevi la mancanza di motivazione in senso grafico o una motivazione di stile meramente apparente, ha il potere, quale giudice anche della legittimità dell'atto, di annullare l'ordinanza impositiva della misura.
Cassazione, massima sentenza n. 4121 del 17.01.2007
Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 c.p.p., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale costituito ex art. 310 c.p.p.
Cassazione, massima sentenza n. 26015 del 25.06.2001
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, all'eventuale mancata specificazione, nel decreto del P.M. emesso in via di urgenza, della durata delle operazioni a norma dell'art. 267, comma 3, c.p.p., sopperisce l'indicazione legislativa del termine massimo di quindici giorni ivi previsto, sicché non si determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati, che l'art. 271 stesso codice ricollega alla violazione dell'art. 267, da ritenere configurabile solo nel caso in cui sia stato superato quel termine massimo.
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