Cass. sentenza n. 5715 del 1988
OMISSIS
Svolgimento del processo
Con decreto in data 14.10.1986 il Tribunale per i minorenni di Napoli non autorizzava l'inserimento del minore A. B., nato a Caserta il 27.9.1986, nella famiglia di G. B., il quale lo aveva denunziato all'Ufficio di Stato civile di tale città come suo figlio naturale e di A. C., ne disponeva l'allontanamento da G. B. ed il collocamento presso la Reale Casa Santa dell'Annunziata di Napoli. Con lo stesso decreto il Tribunale nominava curatore speciale l'avv. Rosanna Lama perché impugnasse per difetto di veridicità il riconoscimento effettuato da G. B.. Con decreto del 16.10.1986 lo stesso Tribunale, su istanza del P.M., revocava il precedente decreto nel capo concernente la nomina del curatore speciale, perché disposta senza che ne ricorressero i presupposti, e provvedeva ad una nuova nomina del curatore speciale nella medesima persona dell'avv. Rosanna Lama autorizzandolo a proporre la suindicata impugnazione.
Con atto depositato il 20.10.1986 G. B. chiedeva al Tribunale la revoca del primo decreto e con atto depositato il 29.10.1986 proponeva reclamo avverso il medesimo decreto. Si costituiva nel conseguente giudizio il curatore speciale ed interveniva il P.M..
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di Appello di Napoli
- Sezione per i minorenni - osservava preliminarmente che il decreto 14.10.1986 nella parte relativa alla nomina del curatore speciale era stato revocato dal successivo decreto, che quest'ultimo decreto non era stato impugnato, e che pertanto rimaneva devoluta al suo giudizio il riesame del solo capo di quel decreto riguardante la mancata autorizzazione all'inserimento del minore nella famiglia del reclamante e il suo allontanamento da quest'ultimo. Indi la Corte rigettava il reclamo rilevando che sussistevano fondati motivi per ritenere non veritiero il riconoscimento e che perciò si poneva l'esigenza di evitare che nascesse e si consolidasse un rapporto affettivo tra il minore e i coniugi B., che sarebbe insorto nel caso fosse stata giudizialmente accolta l'azione di impugnazione.
Ricorre per cassazione G. B.. Non si è costituito il curatore speciale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 264 c.c. e dell'art. 74 della l. n. 184 del 1983 sostenendo che il Tribunale per i minorenni "può agire ex officio solo nelle ipotesi previste dal predetto art. 74 e non nel caso, nella specie ricorrente, di riconoscimento congiunto dei due genitori".
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle stesse norme sopraindicate contestando che sussistesse il presupposto per la nomina del curatore speciale e sostenendo che il reclamo da lui proposto davanti la Corte di Appello si estendeva anche al secondo decreto e, quindi, innestava la detta nomina con tale decreto rinnovata.
Con il terzo motivo G. B. lamenta la violazione dell'art. 268 eccependo il difetto di competenza dei giudici minorili, di primo e secondo grado, poiché si tratterebbe di provvedimento che doveva essere adottato in base all'art. 268 c.c., non richiamato nel primo comma dell'art. 38 disp. att. c.c., il quale fissa la competenza del Tribunale per i minori e della corrispondente sezione della Corte di Appello.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
E' principio consolidato (Cass., Sez. Un., sent. n. 3149 del 1983) che il decreto pronunciato a conclusione di un procedimento camerale di volontaria giurisdizione, qual'é appunto quello nella specie gravato, è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
solo se ha valore sostanziale di sentenza, ossia se ha contenuto oggettivamente decisorio ed idoneità a produrre gli effetti del giudicato.
Il decreto in esame è privo dei caratteri della contenziosità e della decisorietà; esso ha efficacia meramente ordinatoria giacché si limita a tutelare e regolare l'interesse del minore nelle more del giudizio di impugnazione del riconoscimento; e può essere in qualsiasi momento revocato e modificato ed è di conseguenza insuscettibile di passare in cosa giudicata.
La Corte, poi, non ha risolto né una questione di giurisdizione né di competenza; essa ha soltanto affermato (a ragione) che correttamente il primo giudice si era richiamato all'art. 264 c.c. (con il quale fa capo unico l'art. 268) quanto alla disposta nomina del curatore e all'art. 252 c.c. quanto alla denegata autorizzazione all'inserimento del minore nella famiglia dell'attuale ricorrente e al conseguente suo allontanamento da quest'ultimo; articoli entrambi richiamati dall'art. 38, comma 1, disp. att. c.c..
Non v'ha decisione sulle spese, non essendosi costituito il curatore speciale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10.2.1988.
Nessun commento:
Posta un commento