Cassazione ordinanza n. 4554/2008
OMISSIS
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 6-7 novembre 2006 la Corte d'appello di Cagliari, pronunciandosi sull'istanza di A.G. diretta ad ottenere la restituzione della somma di danaro (Euro 4.950,00) assoggettata a sequestro nel procedimento a carico di A. A., pendente innanzi alla medesima Corte d'appello, ha disposto la revoca del sequestro e la restituzione della somma in favore di A.A..
Avverso questo provvedimento A.G. ha proposto "opposizione" con atto del 30 novembre - 1 dicembre 2006, qualificato dal Presidente della Corte d'appello come ricorso per cassazione con provvedimento del 18 gennaio 2007 e quindi trasmesso a questa Corte per l'ulteriore corso.
Fissata la camera di consiglio, il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'atto di opposizione di cui in narrativa A.G. si duole del fatto che la restituzione della somma in sequestro sia stata disposta in favore del nipote A. in forza di una delega rilasciata a quest'ultimo, ma successivamente revocata. La Corte d'appello, innanzi alla quale pendeva il procedimento penale cui si riferiva il sequestro, ha ordinato la restituzione della somma in sequestro, con ciò revocando il sequestro stesso, in favore di A.A., nipote del richiedente, anzichè ad esso istante A.G..
Il ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza che egli aveva revocato la delega di quest'ultimo.
2. Deve considerarsi che in generale questa Corte (Cass, Sez. 3, 16 maggio 2000 - 4 luglio 2000, n. 1980) ha affermato che l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone la restituzione all'avente diritto di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente dell'art. 586 c.p.p., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, dovendosi escludere la sua ricorribilità in cassazione, in applicazione della disciplina camerale di cui all'art. 127 c.p.p., in quanto l'art. 263 c.p.p., che regola la procedura per la restituzione delle cose in sequestro, rinvia a detta disciplina soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non a quella del giudizio, dove il contraddittorio fra le parti si è già instaurato.
Però in particolare questo principio non è operante se a chiedere il dissequestro sia un terzo che non è parte nel giudizio e non avrebbe la possibilità di impugnare la sentenza che la Corte d'appello è chiamata a rendere. In tal caso vale, all'opposto, la disciplina ordinaria (art. 322 bis c.p.p.) che prevede la possibilità dell'appello in favore di chi, pur non essendo imputato nè parte del procedimento penale, avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate.
Quindi l'"opposizione" di A.G. va qualificata come impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il sequestro ed ha provveduto alla restituzione delle cose sequestrate in favore dell'avente diritto. Sicchè, così qualificata l'opposizione, gli atti vanno trasmessi al tribunale per il riesame di Cagliari.
P.Q.M.
la Corte qualificata l'opposizione proposta da A.G. come appello ex art. 322 bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari di revoca del sequestro, dispone la trasmissione degli atti al tribunale per il riesame di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2008
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