Secondo la sentenza che segue, Trib. Salerno Sez. II, Sent., 12.04.2012, in caso di aborto, dovuto a percosse (calci e pugni) è dovuto un risarcimento del danno.
OMISSIS
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Con atto di citazione notificato il 19.7.2004, l'attrice - deducendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con P.P. - lo ha convenuto innanzi al Tribunale di Salerno per sentirlo condannare: a) al risarcimento dei danni conseguiti ad un aborto (determinato, a dire dell'attrice, da calci e pugni che le avrebbe sferrato il P.); b) al pagamento della somma di Euro 25.822,84 da ella consegnata al predetto al fine di contribuire all'acquisto di un immobile.
Instauratosi il contraddittorio, espletata prova orale e c.t.u., acquisita la documentazione esibita, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore costituito, il G.I. in funzione di giudice monocratico -alla udienza del 17.11.2011 - ha trattenuto la causa per la decisione.
I.1. La pretesa risarcitoria azionata da parte attrice è infondata.
Alla stregua della documentazione sanitaria acquisita e della espletata c.t.u, non può dirsi raggiunta la prova certa e rigorosa che le percosse inflitte alla S. siano state effettivamente causa dell'aborto che ella ha lamentato.
Neppure la testimonianza di Aprile Pierina fornisce elementi all'uopo sufficienti, atteso che (come la teste stessa ammette) dopo qualche giorno il ginecologo di fiducia della S. avrebbe accertato soltanto delle minacce di aborto, mentre l'evento abortivo si sarebbe verificato in epoca successiva imprecisata ("mi risulta che successivamente abbia perso il bambino").
2. La domanda di pagamento è, invece, fondata e deve essere accolta.
2.1. Ed invero -alla stregua della espletata prova testimoniale- emerge la prova del fatto costituivo della pretesa attorca: e cioè la consegna di L.50.000.000 in favore del P..
Avrebbe dovuto parte convenuta, secondo i principi comuni sulla ripartizione dell'onere della prova ex art.2697 c.c., dimostrare la sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi del credito azionato.
Non esiste, pertanto, alcun dubbio che il convenuto sia tenuto al pagamento della somma richiesta.
2.2. Per questo,sulla base degli elementi acquisiti agli atti del presente procedimento, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 25.822,84, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda 19.7..2004 e fino al soddisfo.
3. Alla parziale soccombenza segue la condanna del convenuto al rimborso in favore dell'attrice della metà delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
La reiezione della pretesa risarcitoria pure proposta da parte attrice induce a compensare la residua metà.
Le spese di c.t.u. medico legale restano a carico di parte attrice, in considerazione delle reiezione della sottostante pretesa risarcitoria.
4. La presente pronuncia è per legge provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno,in persona del Giudice Istruttore dr. Mario Pagano,in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato il 19.7.2004 da S.L. nei confronti di P.P., respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda come sopra proposta, condanna P.P. al pagamento in favore di S.L. per la causale di cui in narrativa della somma di Euro 25.822,84 oltre interessi legali con decorrenza dal 19.7.2004 e fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della metà (1/2) delle spese di lite, complessivamente (1/1) liquidate in Euro 3.325,00 , di cui Euro 325,00 per spese, Euro 1.300,00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorario,oltre IVA se dovuta,Cassa come per legge su diritti ed onorari nonché rimborso forfetario spese generali su diritti ed onorari; dichiara compensata la residua metà (1/2); con attribuzione all'avv. [omissis] per espressa dichiarazione di fattone anticipo;
c) pone le spese di c.t.u. medico legale a definitivo carico di parte attrice;
d) dichiara la presente sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
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