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art. 215 c.p.c. - Riconoscimento tacito della scrittura privata



art. 215 c.p.c. - La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma;

2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

Giurisprudenza sull'art. 215 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 6167 del 13-03-2009
Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al n. 2.
Nel caso in cui il fideiussore abbia sottoscritto il documento contrattuale in bianco senza l'indicazione del beneficiario e si dolga della successiva apposizione del nominativo del beneficiario in modo difforme da quello pattuito, colui che intende avvalersi della scrittura non è tenuto a proporre istanza di verificazione della stessa, non ribadendosi in un caso di disconoscimento della sottoscrizione, ed incombendo, invece, sul fideiussore sottoscrittore che abbia proposto l'eccezione dell'abusivo riempimento "contra pacta" l'onere di provare la relativa circostanza, senza che il medesimo sia tenuto a proporre querela di falso, necessaria, invece, nel caso in cui si assuma che il riempimento sia avvenuto "absque pactis".

Cass., massima sentenza n. 18323 del 30-08-2007
La querela di falso postula - nell'ipotesi di sua proposizione relativa a scrittura privata - che quest'ultima sia stata riconosciuta (volontariamente dal suo autore o che debba considerarsi legalmente come tale) e che il querelante intenda eliminare la sua efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 cod. civ. o, almeno, voglia contestare la genuinità dell'inerente documento, ragion per cui la proponibilità della suddetta querela presuppone, in ogni caso, che la scrittura alla quale si rivolge sia stata sottoscritta, costituendo, invero, la sottoscrizione un suo elemento essenziale.

Cass., massima sentenza n. 11674 del 12-05-2008
Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e la verificazione della stessa ex art. 216 c.p.c., attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, di talchè il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi.

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