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art. 215 c.p. - Specie



Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1. l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2. il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3. il ricovero in un manicomio giudiziario;

4. il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1. la libertà vigilata;

2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;

3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

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