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Art. 162 c.p. - Oblazione nelle contravvenzioni



Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.
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Giurisprudenza sull'art. 162 c.p.

Cass., massima sent. n. 4851 del 24.04.1998
La natura perentoria dei termini per l'ammissione all'oblazione si desume dalla natura stessa dell'istituto, e più esattamente dalla funzione propria del termine assegnato per la richiesta di oblazione. Questo istituto risponde, infatti, ad un chiaro scopo di deflazione della repressione penale, ma tale scopo sarebbe frustrato se il contravventore conservasse questa possibilità processuale anche dopo che fosse iniziata l'attività processuale di raccolta delle prove: di qui la necessità di fissare un termine processuale, al di là del quale detta possibilità decade.

Cass., massima sent. n. 7758 del 24.01.2012
L'oblazione prevista dagli artt. 162 e 162 bis cod. pen. è applicabile ai reati eventualmente permanenti solo se la permanenza sia cessata.