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Art. 162 bis c.p. - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative



Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

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Giurisprudenza sull'art. 162 bis c.p.c.
Cass., massima sent. n. 2734 del 07-03-2000
La fissazione da parte del giudice della somma da versare presuppone ed implica necessariamente l'ammissione del richiedente all'oblazione, e quindi l'accoglimento della domanda di oblazione. Una volta che la somma sia stata versata nei termini dall'interessato, al giudice non resta altra possibilità che trasmettere gli atti al pubblico ministero se la domanda di oblazione è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, ed in ogni altro caso di dichiarare con sentenza l'estinzione del reato.

Cass., massima sent. n. 442 del 19-01-1994
L'oblazione non può essere applicata ad un reato in corso di consumazione al momento della contestazione, in quanto non si può dichiarare estinto un reato permanente che continua e ciò non solo per ragioni soggettive, ma per una intrinseca considerazione oggettiva di legalità e giustizia.