Normativa rilevante: art. 1206 c.c.
Per mora credendi (anche detta mora del creditore) deve intendersi l'offerta, da parte del debitore ad effettuare il pagamento di un prestazione al creditore, il quale si rifiuti di ricevere il pagamento ovvero non effettui quanto necessario per poter permettere al debitore di adempiere ad una obbligazione esistente tra le parti.
Per mora credendi (anche detta mora del creditore) deve intendersi l'offerta, da parte del debitore ad effettuare il pagamento di un prestazione al creditore, il quale si rifiuti di ricevere il pagamento ovvero non effettui quanto necessario per poter permettere al debitore di adempiere ad una obbligazione esistente tra le parti.
Spesso, infatti, l'adempimento della prestazione è collegata ad un comportamento dello stesso debitore (il quale ad esempio può rendersi irreperibile), ragion per cui l'unico modo che il debitore ha di svincolarsi da eventuali addebiti è, appunto, la messa in mora "credendi".
Di seguito esempio di messa in mora credendi in risposta a pretese creditorie di un lavoratore, il quale appunto si rende irreperibile e, quindi, non permette il versamento delle somme dovutegli a seguito di un accordo sindacale:
A mezzo ufficiale giudiziario
Egr. Avv.
Tizio
Via ..., n. ...
CAP – Città (provincia)
OGGETTO: Messa in mora credendi
Egregio Avvocato,
Le scriviamo – in nome, per conto e nell’interesse della ... S.r.l. (di seguito la “Cliente”) – in riferimento alla pratica di cui in oggetto ed alla Sua missiva datata ..., al fine di indicarLe quanto segue.
In primo luogo, diversamente da quanto da Lei prospettato, dobbiamo rilevare la legittimità dell’accordo sindacale, regolarmente stipulato in data ...: l’impugnativa del Suo assistito, oltre ad essere del tutto infondata nel merito, è altresì inammissibile, essendo stato il verbale di conciliazione redatto ex art. 2113, ult. comma,
c.c..
Inoltre, il mancato versamento delle rate di gennaio e febbraio u.s., è esclusivamente imputabile al Suo assistito, il quale si è reso improvvisamente irreperibile, con la conseguente impossibilità per la Cliente di effettuare il pagamento in suo favore; infatti – come ben saprà – il versamento mensile di cui all’accordo sindacale intercorso tra le parti è sempre avvenuto mediante pagamento in contanti. In ordine a quanto sopra, infatti, la Cliente (alla luce dell’irreperibilità del Suo assistito) è stata costretta a richiedere a mezzo telegramma i riferimenti bancari del Sig. Cicatiello, senza ricevere – ad oggi – alcun riscontro.
Ad ogni buon conto, la Cliente con la presente costituisce formalmente in mora credendi il Sig. ..., richiedendogli di rendersi reperibile ai fini del pagamento (e/o di indicargli i suoi riferimenti bancari al fine del versamento delle somme a mezzo bonifico bancario).
Alla luce di quanto sopra, la Cliente rigetta ogni e qualsiasi pretesa del Suo assistito, diffidando quest’ultimo a revocare, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, il contenuto della Sua del ... nonché qualsiasi pretesa verso la ... S.r.l., in quanto – in mancanza e suo malgrado – la Cliente si vedrà costretta a resistere
in giudizio richiedendo la condanna del Sig. ... al pagamento delle spese per lite temeraria e/o ad agire, senza ulteriore avviso, presso la competente Autorità Giudiziaria ai fini dell’accertamento negativo delle avverse pretese.
Con riserva di qualsiasi azione, ragione, diritto ed eccezione, cogliamo l’occasione per porgere i Nostri distinti saluti.
Avv. Sempronio
Giurisprudenza sulla mora credendi
Massima sentenza tribunale di Napoli del 17.11.2008
In materia di mancata retribuzione, la responsabilità del datore-creditore è condizionata, secondo i principi generali in tema di mora credendi, all'offerta della prestazione, cioè alla formale intimazione, da parte del debitore, di ricevere la prestazione che, pur non richiedendo particolari formule, esige la concreta ed effettiva messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative, dovendo interpretarsi altrimenti il silenzio quale tacita acquiescenza al comportamento del creditore che indebitamente persista nel rifiuto della prestazione.
Massima sentenza Cass. n. 2853 del 11.02.2005
L'inadempimento non è imputabile al debitore, ed è esclusa, quindi, la possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento del debitore qualora il creditore abbia, ingiustificatamente, rifiutato di ricevere la prestazione. Tale esclusione di colpa dell'inadempimento non è condizionata dall'offerta reale della prestazione, ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del c.c., costituendo detta offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della "mora credendi" e di conseguire la propria liberazione.
Corte di appello di Milano, massima sentenza dl 01.03.1996
L’oggettiva ed incolpevole impossibilità di ricevere la prestazione da parte del creditore, se vale ad escludere la mora credendi, ex art. 1206 c.c., non determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1463 c.c. Pertanto non si risolve di diritto il contratto di viaggio per l’oggettiva impossibilità di partire determinata dalla sopravvenienza di una grave patologia diagnostica prima della partenza.
In materia di mancata retribuzione, la responsabilità del datore-creditore è condizionata, secondo i principi generali in tema di mora credendi, all'offerta della prestazione, cioè alla formale intimazione, da parte del debitore, di ricevere la prestazione che, pur non richiedendo particolari formule, esige la concreta ed effettiva messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative, dovendo interpretarsi altrimenti il silenzio quale tacita acquiescenza al comportamento del creditore che indebitamente persista nel rifiuto della prestazione.
Massima sentenza Cass. n. 2853 del 11.02.2005
L'inadempimento non è imputabile al debitore, ed è esclusa, quindi, la possibilità di pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento del debitore qualora il creditore abbia, ingiustificatamente, rifiutato di ricevere la prestazione. Tale esclusione di colpa dell'inadempimento non è condizionata dall'offerta reale della prestazione, ai sensi degli articoli 1209 e seguenti del c.c., costituendo detta offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della "mora credendi" e di conseguire la propria liberazione.
Corte di appello di Milano, massima sentenza dl 01.03.1996
L’oggettiva ed incolpevole impossibilità di ricevere la prestazione da parte del creditore, se vale ad escludere la mora credendi, ex art. 1206 c.c., non determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1463 c.c. Pertanto non si risolve di diritto il contratto di viaggio per l’oggettiva impossibilità di partire determinata dalla sopravvenienza di una grave patologia diagnostica prima della partenza.
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