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Risarcimento per ritardo treno

Il tribunale di Foggia affronta l'annoso problema del ritardo del treno e del relativo risarcimento a favore del consumatore, stabilendo il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento, con conferma - quindi della sentenza emessa dal Giudice di Pace, appellata nella specie dal vettore
Trib. Foggia, Sentenza del 31.01.2012

OMISSIS

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" la sola "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole "ragioni" di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima, con indicazione delle posizioni assunte dalle parti nel processo.

Con atto di appello notificato in data 02.01.2009, TR. SPA, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia per l'udienza del 28.04.2009, DI. dott. GI. e LI. dott.ssa FI., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento dei motivi sopra esposti, riformare la sentenza impugnata n. 1147/07, pubblicata il 27 novembre 2007, emessa dal Giudice di Pace di Foggia e, per l'effetto, respingere integralmente le domande avanzate dai Sigg.ri DI.GI. e LI.FI. nei confronti di Tr. S.p.A. in guanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del primo che del presente grado di giudizio" e fondando l'asserto sull'erronea individuazione delle norme applicabili alla fattispecie in esame e sulla relativa carenza di motivazione della pronuncia di prime cure, sull'erronea valutazione degli elementi di giudizio acquisiti in primo grado; sull'erronea valutazione della sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile operata dal giudice di pace.

Si costituivano in giudizio gli appellati, i quali impugnando e contestando ogni avverso dedotto, chiedevano il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza impegnata, con ogni conseguenza di legge, quanto anche in ordine al pagamento delle spese di lite.

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Con il primo motivo di doglianza l'appellante lamenta che il Giudice di Pace di Foggia abbia disatteso la normativa applicabile al servizio di trasporto delle persone a bordo delle Fe. (oggi Tr. Spa), di cui all'art. 1680 c.c. e al R.D.L. 11.10.1934 n. 1948, convertito in legge n. 911 del 4.04.1935 afferente alle condizioni e tariffe per il Trasporto di Persone sulle Fe..

In buona sostanza Tr. Spa, reclama l'erroneo richiamo alle norme ordinarie civilistiche ed in particolare la disciplina del codice del consumo operata dal Giudice di prime cure, ritenendo invece che la decisione dovesse fondarsi sull'applicazione dell'art. 13 delle Condizioni generali di trasporto riproduttivo dell'art. 11 della citata legge 911/1935.

Va osservato che prima della riforma del '77 le Condizioni e Tariffe (r.d. 11.10.1934, n. 1948, convertito nella L. 4 aprile 1935, n. 911) prevedevano che l'Amministrazione Fe. rispondesse solo dei danni derivanti da anormalità verificatosi nell'esercizio ferroviario "a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore".

Tale disciplina era, quindi, rispetto a quella prevista nel cod.civ., molto più favorevole al vettore; in questo caso infatti presupposto della responsabilità era che il sinistro si fosse verificato a causa di una anormalità del servizio, che doveva essere provata dal viaggiatore, a carico del quale permaneva il danno derivante da causa non identificabile.

Nel vigore di tale normativa, la giurisprudenza era costante nel richiedere al trasportato la prova dell'anormalità del servizio, ovvero l'individuazione di una disfunzione specifica nel modo di funzionamento del servizio ed il nesso causale tra tale anormalità ed il danno subito (Cass. 13.07.1974 n. 2117; Cass. 5.02.1971 n. 287; Cass. 29.12.1970 n. 2760; Cass. 13.05.1964 n. 1148; Cass. 17.07.1963 n. 1956; Cass. 9.09.1963 n. 2457).

Provato il danno, l'anormalità del trasporto, il nesso causale le Fe. si liberavano, comunque da ogni responsabilità provando che il sinistro era dipeso da caso fortuito, colpa esclusiva del danneggiato o di un terzo o anche fornendo la prova negativa che il danno non era stato determinato da causa ed esse imputabile. (Cass. 26 luglio 1967 n. 1988).

Dopo la riforma avvenuta con la legge 7 ottobre 1977 n. 754 la disciplina della responsabilità dell'appellante è sensibilmente mutata.

Ratio delle modifiche apportate dalla legge 754/77 alle Condizioni e Tariffe è stata quella di limitare le prerogative dell'Amministrazione, eliminando o diminuendo il divario esistente nel regime della responsabilità del vettore ferroviario rispetto a quello stradale, questo anche in vista di un avvicinamento alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia, che prevede una responsabilità per rischio di esercizio, (convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge n. 916/1955).

L'art. 13 delle Condizioni e Tariffe prevede che se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'appellante ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile.

Dunque, secondo l'interpretazione dottrinale maggioritaria a seguito della riforma il danneggiato che esperisce azione contrattuale contro Tr. dovrà dimostrare il contratto, il danno subito e che esso è avvenuto durante l'esercizio ferroviario, nonché l'anormalità del servizio, come dimostrato nel caso di specie.

La prova che grava sul vettore ferroviario è limitata all'ordinaria prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c.

L'appellante deve adottare tutte le misure e cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica per evitare sinistri, dunque la prova liberatoria del vettore non si esaurirebbe nella dimostrazione della generica ordinaria diligenza, ma dovrebbe comprendere la prova dell'osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri.

Peraltro perché operi la presunzione di responsabilità cui all'art. 1681 c.c. è necessario essere in presenza di un trasporto avente natura di contratto, ossia vi sia vincolo di carattere negoziale tra vettore e persona trasportata.

L'appellante si è impegnata con la vendita dei titoli di viaggio a trasportare utenti in un tempo prestabilito ed indicato in avvisi esposti al pubblico-utente e non ha rispettato il proprio obbligo assunto non prevedendo il modo di ovviare ad eventuali imprevisti, donde la risarcibilità dei danni indiretti mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento. (Cass. Civ. n. 3353/86).

Tra l'altro in più autorevoli pronunce (v. tra tutte: Cass. Civ. 11.11.2003 n. 16945) è ribadito che anche per le nuove Fe. trovi applicazione nel caso di inadempimento contrattuale il principio civilistico del risarcimento del danno.

Vieppiù è da dirsi che la migliore dottrina ravvisa nell'art. 1681 c.c. un'ipotesi di responsabilità contrattuale (tra tutti Ro.-Si.) cumulabile per espresso disposto normativo con quella per ritardo ed inadempimento nell'esecuzione del trasporto (in tal senso, Ci.Tr., commentario breve al codice civile, Padova, 2002,1660).

In buona sostanza dottrina e giurisprudenza hanno concordemente individuato nel sistema normativo del contratto di trasporto di persone un obbligo di vigilanza e protezione dell'incolumità del passeggero in capo al vettore: "obbligazione di carattere essenziale, intrinsecamente ed indissolubilmente connessa all'obbligo fondamentale di trasportare è quella di trasferire incolume a destinazione l'oggetto trasportato: nel trasporto di persone essa si caratterizza come obbligo di vigilanza e di protezione dell'incolumità del passeggero".

A mente sempre del citato art. 1681 c.c. il vettore sarebbe responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all'attività di trasporto in quanto tale, ma altresì alla complessiva attività organizzativo-funzionale dello stesso e perciò riferibile di volta in volta alla azione ed omissione di lui e dei suoi ausiliari che pertanto assumono rilievo civilistico.

In sostanza la normativa sul trasporto costituisce il vettore quale garante dell'incolumità del trasportato.

Sul riconoscimento di responsabilità contrattuale da trasporto in capo al vettore si è pronunciata in più interventi la giurisprudenza del Giudice di Pace, assolutamente calzanti al caso di specie.

Così, si è deciso che "La responsabilità civile del vettore aereo dei danni derivanti a un passeggero da un ritardo non è limitata al solo costo del biglietto ma può riguardare anche chances lavorative mancate e perdita della serenità personale" (Giud. pace Napoli, 27 novembre 2002).

Quanto al riferimento allo stato d'ansia, manifestatosi con segni esteriori: "Ha diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, il passeggero di un treno, che a causa del ritardo accumulato, non dovuto a forza maggiore o a ragioni non imputabili al vettore, abbia subito un danno alla salute (nella specie, disturbo d'ansia generalizzata, senso di soffocamento e affaticamento, cardiopalma, tachicardia)" (Giud. Pace Cassino, 28 febbraio 2001).

In altri casi, invece, si ritiene risarcibile lo stato di disagio: "E' risarcibile, come conseguenza diretta dell'annullamento di un volo, il danno subito dal passeggero consistente nello stato di disagio per l'attesa subita e per i contrattempi venutisi a creare unitamente alla preoccupazione di non poter giungere in tempo a un appuntamento di lavoro" (Giudice di Pace Venezia - Mestre, 13 gennaio 1999).

Inoltre con sentenza n. 3808 del 24.05.2006 il Giudice di Pace di Bari ha delibato un ulteriore importante principio, attuabile anche in quei giudizi che si svolgono secondo le regulae juris: la disapplicazione della limitazione del risarcimento danni, della disciplina speciale prevista dal RDL del 1934 nei confronti del consumatore che deriverebbe esclusivamente dal potere-dovere del giudice di giudicare secondo equità così implicitamente riconoscendo che allorquando il giudizio non si svolga secondo equità, non vi sarebbe possibilità di sottrarsi all'applicabilità della disciplina positiva.

Dunque l'applicazione della legge 911/1935 trova limiti alla sua perentoria originaria inderogabilità nella disciplina delle cause vessatorie contenuta nell'art. 1341 c.c e nel codice del consumo che appresta sempre una maggiore tutela al soggetto contrattualmente e socialmente debole, secondo principi consolidati nell'Unione Europea e riconosciuti dalla Corte di Giustizia comunitaria.

Sicché gli art. 9,10,11 della citata legge n. 911/35 che regolano la responsabilità del vettore ferroviario per ritardo ed il limite al risarcimento, sono illegittimi (sulla nullità delle condizioni v. anche l'art. 1229 c.c.) ed il passeggero in caso di ritardo è legittimato al risarcimento del danno in ossequio al combinato disposto degli artt. 1218 e 1681 c.c.

Ne discende il rigetto del primo motivo di appello.

Quanto alla doglianza riguardante la erronea valutazione degli elementi di giudizio acquisiti in primo grado, va detto che l'appellante censura la pronuncia laddove il Giudice di Pace, alla pag. 8, ha accertato che: "le cause del guasto non sono state così imprevedibili da poter ritenere il danno derivante da una causa non imputabile alla convenuta essendo scaturite da una cattiva manutenzione, tale da escluderne assolutamente il caso fortuito".

Invero, dall'istruttoria espletata è emerso che il ritardo è stato dovuto al guasto del treno per cattiva manutenzione, di tanto ben può evincersi dalla deposizione del teste citato da Tr., Ing. D.Ma.Al. che ha dichiarato che il guasto: lo sfilamento del cavo elettrico fosse riconducibile alle lavorazioni di ciclica da poco eseguite a Bologna, ossia da un difetto di manutenzione. Infatti, se il cavo che alimentava la corrente elettrica fosse stato ancorato bene, evidentemente non si sarebbe sfilato.

Non va tuttavia sottaciuto a riguardo che anche la carenza di informazione e la cattiva organizzazione del servizio sostitutivo apprestato da Tr. hanno determinato la responsabilità risarcitoria del vettore così correttamente valutata dal Giudice di Pace di Foggia e tempestivamente evidenziata nel modulo segnalazioni della stazione di Foggia.

Tra l'altro anche il teste dipendente della Tr., Siciliano ha precisato che i viaggiatori presenti alla stazione di Foggia avrebbero continuato il viaggio con 5 autobus; che non fu selezionata la clientela in base alla destinazione dei viaggiatori, in modo da formare bus con itinerari prestabiliti e ridurre così i tempi di percorrenza ed, infine, che nessun autobus fu autorizzato ad andare direttamente a Roma.

Tanto inevitabilmente portava ad un evidente accumulo di ritardo per coloro che dovevano recarsi direttamente a Roma, come accaduto nel caso di specie, ai sigg.ri Di.-Li..

Peraltro, l'articolo della Gazzetta del Mezzogiorno che titola "Da treno OK a KO, odissea sul Bari-Roma dalle ore 5.19" in atti è eloquente nel rappresentare la fatale vicenda.

E' a ben vedere evidente l'incongruità della scelta operata da Tr. di far trasportare i viaggiatori in cinque autobus sostitutivi in colonna, per strade cittadine e provinciali, seguendo tutti lo stesso percorso, con lunghi tempi di sosta per attendere gli autobus rimasti attardati nel traffico.

Di certo il prevedibile annoso epilogo dell'arrivo a destinazione a Roma non già alle 13.00-13.30 ma solo in tarda serata, non era conosciuto o conoscibile dagli appellati; invero è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado che nessuno informò i passeggeri delle modalità del servizio sostitutivo; che l'autobus su cui viaggiavano gli appellanti non sarebbe andato direttamente a Roma, ergo impossibilità dei Sigg.ri Di.-Li. di apprestare una diversa soluzione di viaggio.

In buona sostanza se gli appellanti fossero stati informati quando arrivati in stazione alle ore 6.30 del mattino, che il treno non sarebbe ripartito o, sia pure con 1 ora di ritardo, come segnalato dal tabellone, ma sarebbe stato sostituito da un servizio di autobus, avrebbero avuto tutto il tempo di procurarsi un'autovettura e di giungere all'aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per prendere il loro aereo.

La negligenza di Tr. quanto alla carenza di informazione e della incapacità di gestire al meglio il servizio sostitutivo è evidente anche dalla deposizione del teste Avv. S. Foglio laddove lo stesso, dopo aver atteso nella stazione di Foggia per oltre un'ora e venti minuti senza ricevere alcuna comunicazione da Tr. sulla probabile partenza ed arrivo a Roma, alle nove circa decise di tornare a casa.

Tanto induce al rigetto del secondo motivo di appello spiegato da Tr. S.p.a.

Né infine miglior sorte merita il terzo motivo di gravame lamentato.

Invero, risulta provato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli appellati come correttamente liquidato, dal Giudice di Pace.

Tanto trova conferma nel costante orientamento della S.C. che ha garantito ampia tutela alla lesione alla persona, riconoscendone la riparazione, anche al di fuori dell'ipotesi di reato, attraverso indennizzo, con accertamento del nesso causale tra la condotta dell'autore e l'evento, in presenza di allegazioni e prove offerte dal danneggiato.

Nel caso di specie è emerso che gli appellati hanno subito notevole stress dalla mattina almeno fino alle ore 2.00 della notte successiva, quando in effetti riuscirono ad arrivare a destinazione.

E' evidente il pregiudizio collegato alla irritazione e allo stress causato dai disagi e disservizi subiti, ovvero alla indeterminatezza di poter prendere l'aereo e, dopo giunti a Roma con notevole ritardo, l'incertezza e la preoccupazione di non poter trovare un altro aereo per Vienna, con l'eventualità di dover trascorrere la notte all'aeroporto di Roma.

Di certo anche l'aver preso l'aereo all'ultimo momento per Vienna (alle 21.25) ha creato negli appellati turbamento psicologico, oltre la delusione di aver perso un giro turistico prenotato per la sera, tradendo le loro attese e le aspettative.

Insomma i Sigg.ri Di.-Li. hanno subito disagio, stress, ansia, irritazione e delusione, da quanto accaduto e, dunque correttamente è stato riconosciuto dal Giudice di Pace il risarcimento del danno non patrimoniale attesa l'irreparabile vacanza di pochi giorni rovinata, provando in concreto il danno sofferto.

Pertanto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott.ssa Daniela De Santis, definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza n. 1147/07 emessa dal Giudice di Pace di Foggia;

2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di DI. dott. GI. e LI. dott.ssa FI. che si liquidano in Euro 700,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

2 commenti:

  1. Ottima sentenza e ottimo precedente, che sia di monito a quanti in ambito FS vengono messi in posti di responsabilità/benremunerati, ma senza merito!

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  2. Infatti, spesso per i ritardi risarciscono solo parte del biglietto mediante coupon da riutilizzare per il prossimo viaggio... non sembra sia così

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