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art. 1206 c.c. - Condizioni (della mora del creditore)

Della mora del creditore

art. 1206 cc Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.


Giurisprudenza sull'art. 1206 c.c.
Cass., massima sentenza n. 22342 del 18.10.2006
In caso di domanda di risarcimento danni proposta dal lavoratore a seguito dell'intervenuto scioglimento del rapporto di lavoro determinatosi per effetto dell'iniziativa del datore fondata su clausola risolutiva contrattuale nulla, rimane a carico dello stesso lavoratore, in qualità di attore, l'onere di allegare e di provare il danno conseguito all'atto nullo produttivo dell'interruzione del rapporto, e tale danno può equivalere alle retribuzioni perdute a causa della mancata esecuzione delle prestazioni lavorative, ma presuppone che queste siano state offerte dal lavoratore e che il datore le abbia illegittimamente rifiutate.

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