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art. 192 cpp - Valutazione della prova



art. 192 cpp - Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

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Giurisprudenza sull'art. 192 cpp
Cass. massima sentenza n. 2601 del 13.12.2005
In materia di attività ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il presupposto dell'emersione di indizi di reato, a cui segue l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di rito per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta degli elementi informativi necessari per l'applicazione della legge penale, si sostanzia non nell'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cpp, ma nella mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata.

Cass., massima sentenza n. 8315 del 13.01.2009
Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di P.G. e non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto e, come tale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.

Cass., massima sentenza n. 4393 del 03.12.1993
Ad ogni effetto processuale e penale la figura di chi rende dichiarazioni all'autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato parte offesa e, quindi, testimone in relazione a talune dichiarazioni e coindagato o indagato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni, giacché dette ultime qualità hanno carattere assorbente. Ne consegue che le dichiarazioni rese dalla parte offesa, nel contempo indagata in procedimento per reato connesso traente origine dalla causale del reato commesso in suo danno (nella specie, tentato omicidio causato dal rifiuto opposto dalla parte offesa di aderire ad un gruppo delinquenziale in un contesto di esistente rivalità tra bande criminali avversarie) debbono sottostare per la loro positiva valutazione alla regola di giudizio di cui all'art. 192, comma terzo, cpp

Cass., massima sentenza sent. n. 25383 del 27.05.2010
Le modalità di custodia delle cose sequestrate, descritte negli artt. 259 e 260 cpp, costituiscono prescrizioni meramente indicative che, da un lato, sono derogabili per ragioni di impossibilità o di opportunità e, dall'altro lato, non sono astrattamente contestabili, salvo il caso in cui vengano specificamente dedotti inconvenienti sostanziali attinenti ad ipotesi concrete di alterazione, modificazione o sostituzione dei reperti. Ne consegue che la mera inosservanza delle disposizioni sopra indicate non è sanzionata da alcuna ipotesi di nullità, ma può incidere unicamente sul diverso profilo della valutazione della genuinità della prova, secondo le regole generali dettate dall'art. 192 cpp

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