Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. B. G., C., C. e N. M., tutti quali eredi di U. B. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c. avverso la sentenza del tribunale di Roma, depositata il 27.5.2002, che decidendo nella controversia instaurata dagli eredi B. nei confronti del ministero del Tesoro, e successivamente estesa ex art. 183 c.p.c. alla Regione Puglia, avente ad oggetto il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c. di un fondo agricolo sito in Cerignola, già di proprietà della disciolta Opera Nazionale Combattenti, in virtù di contratto di concessione con promessa di vendita stipulato il 25.9.1963, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Foggia.
I ricorrenti ritengono che nella fattispecie sussista la competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo parte necessaria nel giudizio il Ministero del Tesoro.
Il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso incidentale, assumendo la competenza del tribunale di Bari, a norma dell'art. 25 c.p.c., poichè in quel distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie (Tribunale Foggia), e ciò sia a norma dell'art. 21 c.p.c., avendo la causa ad oggetto il trasferimento di diritto reale, sia a norma dell'art. 20 c.p.c., essendo sorta in Foggia l'obbligazione.
La Regione Puglia ha presentato memoria, assumendo che competente territorialmente è il tribunale di Foggia, ritenendo che ciò deriva dalla tassatività del foro convenzionale fissato in questi termini dal contratto di concessione con promessa di vendita del 25.9.1963, ritenendo estraneo alla vicenda il Ministero del Tesoro.
I ricorrenti hanno presentato memorie.
2. Ritiene questa Corte che non sia possibile in questa sede di regolamento di competenza affrontare un essenziale problema di merito, quale è quello dell'individuazione in concreto del soggetto titolare del rapporto giuridico dedotto in causa, e, quindi, tenuto a determinare prima, ed incassare poi il prezzo di vendita (se il Ministero del Tesoro o la Regione Puglia), per cui deve ritenersi - sia sulla base della prospettazione della domanda ex art. 2932 c.c., sia per la complessa ricostruzione in fatto ed in diritto della successione del disciolto ente combattentistico, cui in origine il bene si apparteneva e che ha stipulato la convenzione, di cui si chiede l'esecuzione in forma specifica - che tanto la Regione che il Ministero siano parti della presente vicenda giudiziaria.
3. In tale contesto non può ritenersi la competenza del tribunale di Foggia sulla base della norma di cui all'art. 21 c.p.c., come assunto dall'Avvocatura dello Stato, nè a norma dell'art. 28 c.p.c., come ritenuto dalla sentenza impugnata e dalla regione Puglia, nè quella del tribunale di Roma, a norma dell'art. 19 c.p.c., come ritenuto dai ricorrenti.
Infatti è vero, come assunto dai ricorrenti, che l'azione di esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita ex art. 2932 c.c., al pari dell'azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., è di natura personale, in quanto fondata su di un rapporto obbligatorio, con la conseguenza che la competenza per territorio va individuata non con il luogo in cui si trova il bene ma con il luogo della conclusione del contratto ex art. 20 c.p.c. (Cass. 25/09/1998, n. 9636; Cass. 27/06/1988, n. 4337). E' altresì vero che non può ritenersi la competenza esclusiva del tribunale di Foggia, a norma dell'art. 28 c.p.c., poichè, come assunto dai ricorrenti, la semplice designazione effettuata dalle parti di un foro territoriale "in deroga di competenza giudiziaria" o usando altre espressioni simili come "per ogni controversia", "competente per tutte le controversie", non è sufficiente per attribuire a detto foro carattere di esclusività in mancanza di una pattuizione espressa, la quale non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve discendere da inequivoca manifestazione concorde della volontà delle parti - di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge (Cass. 25/11/1994, n. 9992; Cass. n. 12971/1995).
Inoltre, e soprattutto, la prevalenza del foro erariale è in ogni caso inderogabile dall'accordo delle parti per espressa previsione legislativa (art. 6 R.D. 1611/1933).
3.1. Sennonchè nella fattispecie,' poichè è stata convenuta un'amministrazione dello Stato, opera esclusivamente l'art. 25 c.p.c., mentre non sono applicabili gli artt. 19, 20, 21 e 28 c.p.c., a vario titolo invocati dalle parti.
Infatti l'art. 25 c.p.c. dispone che: "Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente... il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda".
Da ciò consegue che il giudice che sarebbe competente si determina, quando lo Stato è attore, secondo le norme ordinarie (art. 18-24), salvo poi l'individuazione della sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato.
Quando invece lo Stato è convenuto, l'art. 25 contiene in sè (senza rinvio ad altre norme) tutti i criteri per individuare il giudice competente, stabilendo che, ai fini della competenza territoriale, si deve aver riguardo:
a) al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione;
b) al giudice del luogo in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Nella fattispecie il criterio sub a) non è applicabile, poichè dal documento, su cui si fonda la domanda, non è dato rilevare il luogo in cui l'obbligazione è sorta nè quello in cui avrebbe dovuto effettuarsi il trasferimento effettivo del bene.
3.2. Quanto al criterio sub b) va osservato che il forum rei sitae di cui all'art. 25 c.p.c. viene notevolmente ampliato rispetto alla norma di cui all'art. 21 c.p.c., sia perchè esso vale anche per i beni mobili, sia perchè, stante la diversa lettera della norma ("luogo in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda") altrimenti inspiegabile, non è limitato alle cause relative a diritti reali, ma concorre con il forum obligationis per le cause relative a diritti obbligatori aventi ad oggetto cose certe e determinate.
Proprio per effetto dell'art. 25 c.p.c., allorchè l'amministrazione dello Stato è convenuta, non opera - invece - il foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., neppure al solo fine di individuare il giudice competente in via ordinaria, per poi individuare "il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato". 3.3. Nella fattispecie il forum rei sitae, nell'accezione suddetta di cui all'art. 25 c.p.c. e non dell'art. 21 c.p.c. (inapplicabile alla fattispecie), è quello tribunale di Foggia, dove si trova il fondo oggetto della domanda di trasferimento.
Ne consegue che la competenza per territorio si appartiene al Tribunale di Bari, sede dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il tribunale di Foggia.
Va, pertanto,dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Bari, previa riunione dei due ricorsi.
Esistono giusti motivi è per compensare per intero tra le parti costituite le spese di questo regolamento di competenza.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Bari.
Compensa tra le parti costituite le spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004