Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 1992 la U.S.L. n. 19 Spezzina conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la F. S.p.A. proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 580.079.136, oltre accessori, in base alla cessione dei crediti vantati verso la U.S.L. da talune imprese farmaceutiche. La opponente eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito, indicando quale giudice competente il Tribunale di La Spezia; sosteneva, quindi, l'inopponibilità delle cessioni dedotte in giudizio e la carenza di qualsiasi responsabilità per i ritardi nei pagamenti spettanti alle imprese farmaceutiche.
Con sentenza del 6 - 20 giugno 1996, comunicata il 18 luglio successivo, il tribunale, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava la competenza territoriale del Tribunale di La Spezia, dinanzi al quale rimetteva le parti.
Osservava il tribunale che il Capitolato Generale di Oneri per la fornitura di beni e servizi delle UU.SS.LL. prevedeva per ogni controversia la competenza esclusiva e inderogabile del foro di pertinenza del comune dove aveva sede la U.S.L. Tale foro, da intendersi come foro convenzionale secondo le risultanze delle lettere di invito alle gare di fornitura e di quelle di offerta delle singole imprese partecipanti, doveva ritenersi vincolante prescindendosi da qualsiasi approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, 2 co., cod. civ., poiché i singoli contratti di fornitura erano stati stipulati all'esito di trattative intercorse fra le parti, come risultava dalla documentazione in atti la quale attestava che talune imprese avevano dichiarato espressamente la loro volontà di non accettare specifiche clausole negoziali. Ribadiva al riguardo che la unilateralità della predisposizione di una determinata clausola negoziale non comportava la necessità della specifica approvazione per iscritto quante volte, come nella specie, essa fosse stata accettata all'esito di una valutazione di adeguatezza e convenienza che l'altro contraente fosse stato posto in condizioni di effettuare sulla proposta negoziale nel suo complesso.
Contro la sentenza ha proposto regolamento necessario di competenza la F. S.p.A., articolando tre motivi di ricorso.
Resiste con controricorso l'Azienda U.S.L. n. 5 (già n. 19) Spezzina. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni in data 21 maggio 1997.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso con il quale viene denunciata la violazione dell'art. 38 cod. proc. civ. per non aver la sentenza impugnata considerato che la competenza del giudice adito si era ormai radicata a causa della mancata contestazione da parte della società opponente di tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali.
La censura - che costituisce riproposizione di un'eccezione già formulata nel giudizio di merito e non esaminata dalla sentenza impugnata - non ha fondamento poiché la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuto a formulare ulteriori contestazioni in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturite da un contratto contenente detta pattuizione.
Né vale al riguardo il rilievo, formulato dalla ricorrente, che il foro convenzionale esclusivo non è, per ciò solo, un foro inderogabile, poiché esso si fonda su una erronea interpretazione dei concetti di esclusività e di inderogabilità, in quanto il foro esclusivo vale a individuare un solo giudice territorialmente competente in ordine a una determinata controversia, ma ciò non esclude la possibilità che la competenza territoriale esclusiva stabilita per accordo tra le parti possa restare modificata per ragioni di connessione nell'ipotesi in cui venga a verificarsi una delle situazioni disciplinate dagli artt. 31 - 36 cod. proc. civ., che nella specie non vengono peraltro in discussione.
Accertata la rituale proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale da parte della U.S.L. convenuta, possono essere esaminati i primi due motivi di ricorso, che per la stretta connessione delle contestazioni sollevate sono suscettibili di esame congiunto.
Sostiene la F. S.p.A. che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso che i contratti stipulati dalle imprese farmaceutiche possano considerarsi contratti per adesione, mancando la prova che siano intercorse fra le parti specifiche trattative in ordine alla clausola derogativa della competenza territoriale (primo motivo) e che nella specie non sarebbe ravvisabile un'ipotesi di integrazione della disciplina negoziale con le clausole contenute nel Capitolato Generale d'Oneri approvato dalla giunta regionale ligure attraverso una relatio perfecta, poiché ciò potrebbe affermarsi nel solo caso in cui entrambi i contraenti fossero stati liberi di concordare il rinvio a fonti esterne, e non quando, come nella specie, uno di essi sia obbligato per legge ad adottare quella disciplina quando contratti con i terzi (secondo motivo).
Le proposte censure non meritano accoglimento e la sentenza impugnata dev'essere confermata anche se la motivazione dev'essere corretta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Va considerato al riguardo, che i capitolati generali, i quali contengono le condizioni applicabili in via generale ed astratta a tutti i contratti di un determinato genere (lavori, forniture, ecc.) sono in linea di massima vincolanti solo per i pubblici funzionari che sono obbligati ad attenersi alla disciplina da essi stabilita nei rapporti con i terzi, per i quali, invece, non sono direttamente operativi, ma lo diventano solo a seguito della conclusione del contratto: essi infatti hanno carattere dispositivo e sono derogabili, come risulta dall'art. 107 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato).
I capitolati generali, che hanno natura di atti di normazione interna delle singole Amministrazioni, acquistano invece valore di norme giuridiche immediatamente vincolanti per entrambi i contraenti quando essi rivestano la forma e l'efficacia di norme regolamentari come nel caso del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto presidenziale.
E' altrettanto incontroverso, nell'interpretazione della dottrina prevalente e della giurisprudenza di legittimità, che i capitolati generali con valore normativo e vincolante si applicano in modo diretto solo ai contratti che essi sono chiamati a disciplinare, mentre, qualora essi vengano richiamati in contratti per i quali la loro operatività non deriva immediatamente dalla legge, le loro previsioni costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia ed assumono efficacia obbligatoria solo nei limiti in cui le parti le abbiano richiamate per regolare il singolo rapporto contrattuale, del quale integrano il contenuto solo nelle parti in cui difetti una specifica regolamentazione pattizia, la quale può derogare, quindi, alla disciplina del capitolato generale (Cass. 8 agosto 1992, n. 9392; SS.UU. 12 dicembre 1994, n. 10596, Cass 22 luglio 1996, n. 6569).
L'efficacia normativa dei capitolati generali si estende tuttavia anche a contratti diversi da quelli in ordine ai quali essi sono chiamati ad operare quante volte una disposizione di legge preveda tale efficacia, come nel caso delle opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno (art. 8, ult. co. della Legge 10 agosto 1950, n. 646), ovvero della costruzione di alloggi di edilizia popolare ed economica realizzati da enti mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti o dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (art. 80 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1 aprile 1994, n. 3214; 22 luglio 1994, n. 6835).
E pertanto, quando una disposizione di legge impone l'osservanza di un determinato capitolato generale, questo assuma valore normativo immediatamente vincolate per entrambi i contraenti, indipendentemente dal fatto che esso sia previsto originariamente in relazione a contratti stipulati da Amministrazioni diverse e prescindendo anche dalla forma in cui sia stato deliberato e approvato, poiché, per effetto del richiamo contenuto nella legge, esso assume valore integrativo della normazione primaria.
Nella specie il Capitolato Generale di Oneri per la fornitura di beni e servizi delle UU.SS.LL., pur essendo stato approvato con una mera delibera del Consiglio regionale (n. 89 del 1983), ha natura oggettivamente vincolante in quanto esso è stato emanato in attuazione della norma contenuta nell'art. 69 delle legge della Regione Liguria 7 gennaio 1980, n. 7, sulla contabilità e sulla utilizzazione del patrimonio delle UU.SS.LL. secondo cui i contratti riguardanti le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni o gli appalti delle unità sanitarie locali debbono conformarsi al capitolato tipo approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione.
Ne consegue che il capitolato in questione costituisce fonte integrativa non già delle pattuizioni negoziali stipulate dai contraenti, bensì di un precetto normativo immediatamente vincolante per tutti coloro che addivengano alla stipulazione dei contratti ivi contemplati, cosicché il vincolo posto dalla norma regionale esclude ogni necessità di richiamo alla eterointegrazione delle pattuizioni negoziali attraverso la menzionata relatio perfecta (che non sarebbe ipotizzabile - secondo la prospettazione della ricorrente - tutte le volte che entrambi i contraenti non fossero liberi di operare il richiamo a fonti integrative esterne, perché uno di essi vi sarebbe obbligato per effetto di una norma di legge). La norma della legge regionale innanzi richiamata non vincola, infatti, solo la U.S.L. che bandisce la gara relativa alle forniture farmaceutiche, ma opera nei confronti di entrambi i contraenti ai quali si impone direttamente la sua osservanza, indipendentemente da qualsiasi richiamo negoziale.
Le clausole del capitolato generale in questione potranno perciò essere derogate dalle parti solo con riferimento alla disposizioni non aventi il carattere di norme imperative, sicché, nel caso in cui, come nella specie, non sia stata manifestata alcuna volontà contraria, la deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria opera nei confronti di entrambe le parti e non richiede alcuna specifica approvazione scritta, trattandosi di disposizione normativa e non di clausola negoziale contenuta in un contratto per adesione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso della F. S.p.A. non può trovare accoglimento e deve essere respinto, restando confermata la competenza del Tribunale di La Spezia, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta. Motivi di equità inducono a compensare integralmente le spese del giudizio, tenuto conto delle questioni coinvolte nella decisione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 1997.