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Art. 29 c.p.c. - Forma ed effetti dell'accordo delle parti



L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
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Vedi formula di clausola compromissoria


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Giurisprudenza
La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quanto stabilito da legge e dal codice civile, attribuisce al foro stabilito dalle parti valenza esclusiva solo se tale esclusività è stata espressamente decisa dalle parti (Cass. sent. n. 4907/1998). Infatti, in mancanza di una specifica pattuizione, l'esclusività del foro non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo - diversamente - discendere da un inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti da legge (Cass. Ordinanza n. 12978/2004).
Infine, dal punto di vista più strettamente processuale, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente previsti da legge e concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali. Ciò in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso con gli altri fori previsti da legge, i quali per questo motivo restano inoperanti (Cass. sent. n. 3407/1998).