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Invito bonario previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis - Cass. Ord. n. 5329 del 03.04.2012

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, ritenuto che, a sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con sentenza dell'8 ottobre 2009 la CTR - Campania rigetta l'appello proposto dall'Agenda delle entrate nei confronti del Fallimento V. s.r.l., confermando l'annullamento della cartella di pagamento notificata il 30 gennaio 2007 dalla concessionaria Gest Line per omesso versamento di ritenute alla fonte, Irpeg, Irap e Iva, relativamente all'anno d'imposta 2002.

Motiva la decisione ritenendo che, dal contenuto dell'appello stesso, emergeva in maniera del tutto pacifica - per non avere l'Agenda delle entrate fornito alcuna prova del previo invito bonario previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 - che la cartella era viziata da nullità per espresso disposto dell'ultima parte del comma 5 dell'art. 6 cit.. Conclude affermando che, in presenza di tale situazione, risultava superfluo esaminare ogni altra questione sollevata dall'Agenzia appellante.

Con atto presentato all'ufficiale giudiziario il 17 novembre 2010, l'Agenda delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la curatela fallimentare e la concessionaria non spiegano attività difensiva.

Con i primi due mezzi, la ricorrente fondatamente denuncia: 1) violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, atteso che la comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione è necessaria solo se dal controllo automatico emerga un risultato diverso da quello dichiarato, il che non avviene quando il Fisco si limiti alla riscossione d'imposte dichiarate ma non versate; 2) violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, atteso che tale disposizione non prevede alcuna conseguenza in caso di omissione delle comunicazione di irregolarità. Va data, infatti, continuità a Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010, secondo cui:

"L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi".

Inoltre, Sez. 5, Sentenza n. 26361 del 29/12/2010, chiarisce che:

"...è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento".

Infine, Sez. 5, Sentenza n. 26671 del 18/12/2009,precisa che: "...la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e soprattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".

Il terzo mezzo è, invece, inammissibile perchè introduce, solo "per completezza di difesa", il tema dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25), che non è attinto dalla "ratio decidendi" della sentenza d'appello.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1.

Rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'unica parte costituita;

osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta fondatezza dei primi due mezzi e della manifesta inammissibilità del terzo, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d'appello in relazione alle censure accolte con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite, dopo nuovo esame, sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due mezzi, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla CTR - Campania in diversa composizione.
Intestazione Sentenza Nuova Ricerca