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VALENZA ESCLUSIVA DEL FORO CONVENZIONALE - CASS. SENT. N. 4907 DEL 15.05.1998

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2 novembre 1993 la s.r.l. "M. 2" di Oste di Montemurlo (Prato) dichiarò di aver concluso nel maggio 1993 con la s.p.a. "F.B." di Ponzone di Trivero (Biella) un contratto per l'acquisto di kg. 21.400 di filato al prezzo di L. 6.500 al kg.; aggiunse che la consegna della merce era avvenuta in ritardo rispetto al termine prefissato e che fin dalle prime consegne erano emersi nel prodotto difformità e vizi vari; poiché non era stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia, col predetto atto convenne in giudizio davanti al Tribunale di Prato la nominata società venditrice e chiese l'accertamento delle descritte sue inadempienze, la riduzione del prezzo convenuto e la sua condanna al risarcimento del danno.

Nel costituirsi in giudizio la società convenuta - per quanto occorre, in relazione al ricorso - eccepì in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del giudice adito, affermando che competente in via esclusiva era il Tribunale di Biella, come da clausola espressamente convenuta dalle parti al momento della stipula del contratto.

La società attrice contestò l'eccezione e ne chiese il rigetto.

Con sentenza in data 12 ottobre 1996 il Tribunale di Prato, decidendo sulla sola questione di competenza, accolse l'eccezione della convenuta e dichiarò la competenza del Tribunale di Biella, fissando il termine per la riassunzione.

Contro la sentenza la s.r.l. "M. 2" ha proposto, con ricorso a questa Corte Suprema, istanza di regolamento di competenza denunziando, con cinque motivi d'impugnazione:

1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 29, secondo comma, c.p.c.;

2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 1370 c.c.;

3) violazione ed errata applicazione dell'art. 1341 c.c. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c.;

4) insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia;

5) insufficienza e contraddittorietà sotto altro aspetto della motivazione su un punto decisivo della controversia.

La s.p.a. "F.B." non ha depositato alcuna scrittura difensiva.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato richiesta scritta.

Motivi della decisione

Accertata e trascritta in sentenza la clausola contrattuale derogativa della competenza per territorio nel suo tenore letterale ("la competenza giudiziaria è convenuta presso il foro di Biella anche in caso di contestazioni su vizi o mancanza di qualità della merce ed anche nel caso in cui il pagamento sia stato convenuto a mezzo tratta") il Tribunale ha ritenuto che, pur in mancanza di "un esplicito predicato di esclusività a vantaggio del foro piemontese, l'attribuzione a quest'ultimo delle controversie la cui causa petendi sia l'obbligazione gravante sulla parte venditrice non possa avere altro significato se non quello di spostare ad esclusivo vantaggio di quest'ultima la competenza per territorio che, in base ai criteri speciali di cui all'art. 20 c.p.c., potrebbe essere attribuita ad un foro diverso", e ciò sia per il suo contenuto sia perché, trattandosi di clausola predisposta dalla parte venditrice, la mera aggiunta del foro del luogo ove questa ha sede attribuirebbe alla compratrice una possibilità ulteriore, che non risponderebbe né all'interesse della prima (indifferente, come convenuta, all'aggiunta di un foro che potrebbe essere adito solo dall'altro contraente) né a quello dell'altra parte, che ha interesse a convenire la venditrice davanti al luogo della propria sede.

Così decidendo a favore della competenza del Tribunale di Biella, il giudice adito non ha effettuato una corretta interpretazione della norma ex art. 29, secondo comma, c.p.c. - secondo cui l'accordo (delle parti per la deroga della competenza territoriale) non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito - alla luce della giurisprudenza di questa Corte Suprema - che qui si ribadisce e conferma - secondo cui la designazione convenzionale di un foro diverso da quello territoriale stabilito dalla legge non attribuisce competenza esclusiva al foro designato, a meno che non risulti, a norma dell'art. 29 c.p.c., un'enunciazione espressa, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass., 27 marzo 1997, n. 2723, Cass., 20 dicembre 1995, n. 12971); l'esclusione - che, ove si tratti di causa relativa a diritti di obbligazione, deve essere particolarmente riferita sia al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. che a quelli facoltativi alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c. - non può essere desunta per mezzo di argomentazioni logiche da elementi presuntivi, ma deve discendere da inequivoca manifestazione della concorde volontà dei contraenti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge (Cass., 13 giugno 1995, n. 6635).

Pertanto, in accoglimento dell'istanza della società ricorrente - che assorbe ogni altra censura in essa contenuta - e conformemente al parere espresso dal Procuratore Generale, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Prato.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza e dichiara la competenza del Tribunale di Prato; condanna la società "F.B." alle spese, liquidate in complessive L. 360.750, oltre L. 800.000 per onorari.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 1997.