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Art. 4 c.c. - Commorienza



Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

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La disposizione sulla commorienza disciplina la mancata sopravvivenza di una persona rispetto ad un'altra allorquando sia incerta la successione cronologica della morte di due o più persone e, dunque, dalla circostanza della sopravvivenza possano derivare degli effetti giuridici. 
Infatti, la disposizione non integra gli estremi di una presunzione legale, bensì esprime il principio dell'onere della prova: chi ha interesse a dimostrare che una persona sia sopravvissuta ad un'altra ha l'onere, con qualsiasi mezzo probatorio, di dimostrarlo.
Ragion per cui, la prova della sopravvivenza può essere raggiunta anche per tramite di presunzioni legali.

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