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Le criptovalute non costituiscono conferimenti societari a causa della loro volatilità


B. srl” co sede in Brescia via OMISSIS n.18, iscritta al Registro Imprese di Brescia, cod fisc partita IVA -omissis- iscritta al n. BS - OMISSISdi REA, società di nazionalità italiana, con ordine del giorno: 1) esecuzione integrale dei conferimenti precedentemente dovuti (art.1481 cc, comma secondo); 2) aumento proporzionale del capitale sociale da .10.000,00 ad .1.410.000,00; 3) varie ed eventuali. Nel corso di detta assemblea è stato deliberato, tra l'altro, il predetto aumento di capitale, sottoscritto per complessivi .686.000,00, pari al 49%, dalla socia Va. Ra. Pe., mediante conferimento di n.23 opere d'arte, costituite da dipinti su tela, di vari autori, del valore complessivo di .701.000,00, come da perizia di stima allegata, redatta ai sensi dell'art.2485 cc , e per i residui .714.000,00, pari al 51%, dal socio Bi. Fr., <<mediante conferimento di criptovaluta costituita da numero 35.109,56 (trentacinquemilacentonove virgola cinquantasei) “ONE COIN” del valore complessivo attuale di Euro OMISSIS(OMISSISvirgola tredici), come da perizia di stima allegata>>. In tale frangente il Presidente, signora Va. Ra. Pe., amministratore unico e legale rappresentante della società, ha precisato <<che il “ONE COIN” è una tipologia di moneta “virtuale”, meglio conosciuta come “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente

corso legale emessa da una Autorità monetaria e pertanto atta a costituire mezzo idoneo di conferimento societario>>; nel contempo, <<ai fini dell'effettività del conferimento, il socio conferente signor Bi. Fr.>> ha confermato <<di aver già trasmesso all'amministratore della società S. Business srl, che>> ha attestato e confermato <<di aver ricevuto, tutte le credenziali di accesso, necessarie e utili, per l'utilizzo elettronico e commerciale della predetta valuta>. Con nota del 30 aprile 2018 (doc. 2) il Notaio dott. Fabrizio Santosuosso ha, tuttavia, comunicato all'Amministratore della Società il diniego all'iscrizione nel Registro delle Imprese della suddetta delibera, ritenendola “non essere sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione”;

ha, in particolare, sollevato censure riguardo alla parte della delibera relativa all'attuazione del conferimento mediante moneta virtuale “ONE COIN”, con riferimento alla quale ha affermato che le “criptovalute”, stante la loro volatilità, “non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto”, né di valutare “l'effettività (quomodo) del conferimento”. L'Amministratrice della predetta società ha presentato ricorso al tribunale di Brescia ex art.2436 cc chiedendo ordinarsi l'iscrizione nel Registro delle Imprese della menzionata delibera di aumento di capitale: ciò perché: -la perizia (doc. 7) prodotta in sede di conferimento conferma il valore del bene e il trasferimento della sua disponibilità in capo alla Società, a seguito della messa a disposizione delle credenziali (“transaction password”) da parte del socio conferente; -l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il possesso di moneta virtuale va inserito nella dichiarazione dei redditi e da ciò deriva la possibilità di attribuire un valore economico a tale tipologia di beni; -se possono costituire oggetto di conferimento sia i crediti sia taluni beni immateriali (quali per esempio i diritti di proprietà industriale), non vi è ragione per escludere la liceità del conferimento delle criptovalute; -nel caso di specie, ONE COIN è moneta virtuale scambiata su mercati non regolamentati (piattaforma raggiungibile all'indirizzo internet “www.dealshaker.com”) e soggetta alla valutazione da parte di operatori specializzati; -valuta virtuale ONE COIN è di elevata diffusione presso gli utenti della citata piattaforma on line, e pertanto costituisce mezzo di pagamento sufficientemente riconosciuto e accettato anche dagli esercenti. Il tribunale, in composizione collegiale, ha respinto il ricorso, con la seguente motivazione: <<Le motivazioni alla base del ricorso non risultano convincenti. Il Collegio ritiene opportuno evidenziare preliminarmente che in questa sede non è in discussione l'idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. “criptovalute” a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l., bensì se il bene concretamente conferito nel caso di specie (la valuta virtuale denominata ONE COIN) soddisfi il requisito di cui all'art. 2464, comma secondo, c.c. La suddetta considerazione svuota di rilevanza le argomentazioni formulate dalla ricorrente con riferimento alla categoria delle “monete virtuali” in generale, dovendosi piuttosto indagare la natura e le caratteristiche in concreto della singola criptovaluta oggetto di conferimento, come descritte nella perizia ed emerse nel corso del procedimento. Al riguardo osserva in primo luogo il Collegio che, in via preliminare rispetto a quanto rilevato dal Notaio sotto il profilo della volatilità, va affrontata la questione relativa alla possibilità stessa di attribuire ab origine un valore economico attendibile al bene in esame.

In tal senso, avuto riguardo alla funzione “storica” primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento:

-l'idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, prescindendosi per il momento dall'ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore;

-quale corollario del suddetto requisito, l'esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante;

-l'idoneità del bene a essere “bersaglio” dell'aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l'idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata (a tale riguardo si ha presente quella parte della dottrina convinta che tale requisito sia irrilevante, sul presupposto teorico secondo il quale la funzione di garanzia del capitale andrebbe letta in senso giuridico-contabile e non già materiale; tuttavia non può trascurarsi come in ogni caso la dimensione materiale del bene recuperi valenza quanto meno sotto il profilo della quantificazione del valore economico, dovendo per ciò stesso essere oggetto di analisi). Il Collegio ritiene che l'esame di tali profili debba costituire il nucleo centrale della relazione giurata richiesta dall'art. 2465 c.c., per un verso escludendosi che il giudice possa sostituire integralmente la propria valutazione di merito a quella dell'esperto, ma dovendosi peraltro ammettere la facoltà per il giudice di sindacare la completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dall'esperto. Nel caso di specie, pur tenuto conto della novità della questione, la perizia di stima prodotta non presenta un livello di completezza e affidabilità sufficiente per consentire un esauriente vaglio di legittimità della delibera in esame. Infatti, soltanto a seguito della discussione in udienza è emerso che ONE COIN non è ad oggi presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute ovvero tra criprovalute e monete aventi corso legale, con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato. Di converso, risulta agli atti che l'unico “mercato” nel quale ONE COIN concretamente opera è costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi (www.dealshaker.com) riconducibile - secondo quanto dichiarato dalla ricorrente - ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ambito (invero assai ristretto) ONE COIN funge da mezzo di pagamento accettato: ne deriva, dunque, un carattere prima facie autoreferenziale dell'elemento attivo conferito, incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato. La perizia di stima si limita sul punto a riportare il “valore normale” dei beni tratto dalle quotazioni del sito “www.onelife.eu”, senza fornire alcuna indicazione sulle caratteristiche di tale sito, la cui denominazione - peraltro - evoca (ancora una volta) una probabile prossimità con gli stessi soggetti ideatori di ONE COIN. Inoltre, non sono agevolmente ricostruibili ex post i criteri utilizzati dall'esperto per la determinazione del valore, potendosi dedurre allo stato che lo stesso si sia limitato a prestare una incondizionata adesione all'ultimo valore disponibile sul citato sito internet “www.OMISSIS.eu”(quello al febbraio 2018), che incidentalmente è anche il più alto fatto registrare dall'inizio della pretesa “quotazione”, in assenza di correttivi (ad esempio l'utilizzo di una media) utili a ottenere un effetto stabilizzatore del prezzo. Infine, il terzo dei requisiti sopra menzionati, ossia l'idoneità del bene a essere oggetto di aggressione da parte dei creditori, risulta parimenti trascurato all'interno della perizia di stima, laddove manca qualunque riferimento alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto di conferimento, profilo da ritenere decisamente rilevante nella fattispecie, alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l'espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore. Alla stregua di quanto sopra osservato, emerge una moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale (la stessa ricorrente ha evidenziato che, secondo le informazioni in suo possesso, la “quotazione” di ONE COIN sulle principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto in cantiere), che - allo stato - non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile. Pertanto non sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento ordinatorio richiesto.>>. La signora Va. Ra., in proprio e quale legale rappresentante della società S. B. srl, ha proposto reclamo alla corte d'appello, ai sensi dell'art.2436 cc, sottoponendo a specifica censura le ragioni del provvedimento di rigetto, e ribadendo, con ampia ed articolata motivazione, la tesi già in prima fase sostenuta circa l'effettività del valore, nell'importo indicato, dei predetti One Coins .

Prima di procedere alla valutazione nel merito delle ragioni di dissenso espresse avverso la decisione del tribunale, secondo cui il bene concretamente conferito nel caso di specie (la valuta virtuale denominata ONE COIN) non risulterebbe idoneo a soddisfare i requisiti di cui all'art. 2464, comma secondo, c.c., il collegio deve prendere in esame, per riconsiderarla, la stessa premessa giuridica posta a base di tale conclusione, costituita dall'affermata idoneità, in astratto, della c.d. “criptovaluta” a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l..

Si rileva in proposito quanto segue.

L'art. 2464 cc prevede come normale il conferimento in denaro, consentendo tuttavia anche quello in natura, e cioè di beni, crediti o altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, sulla base della perizia di stima disciplinata dal successivo art.2465 cc, ovviamente non richiesta per il denaro, la cui identificazione è nel codice fornita dall'art.1277, col richiamo da esso effettuato alla moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento; Indiscussa la sua funzione di pagamento- lio conosciuta come “criptovaluta”, utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria>> -, è chiaro he la “criptovaluta” deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili (dato, questo, che emerge dal richiamo, sempre fatto in assemblea, alle relative <<credenziali di accesso, necessarie e utili, per l'utilizzo elettronico e commerciale>>). Essa serve, infatti, come l'euro, per fare acquisti, sia pure non universalmente ma in un mercato limitato, ed in tale ambito opera quale marcatore (cioè quale contropartita), in termini di valore di scambio, dei beni, servizi, o altre utilità ivi oggetto di contrattazione . La “criptovaluta” è quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta, e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati. Non può pertanto essere considerata alla stregua di questi ultimi, che sono, come tali, suscettibili di acquisto con impiego del denaro, e perciò idonei ad essere economicamente oggetto di valutazione tecnica mediante perizia di stima. L'effettivo valore economico della “criptovaluta” non può in conseguenza determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto dei due articoli 2264 e 2265 cc - riservata a beni, servizi ed altre utilità, diversi dal denaro - non essendo possibile, per le ragioni sopra esposte, attribuire valore di scambio ad un'entità essa stessa costituente elemento di scambio (contropartita) nella negoziazione.

Non è, d'altro canto, dato conoscere, allo stato, un sistema di cambio per la “criptovaluta”, che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati (dollaro, yen, sterlina etc). Non è pertanto possibile assegnare alla criptovaluta -in assenza di un sistema di scambio idoneo a determinarne l'effettivo valore ad una certa data -un controvalore certo in euro, essendo a tal fine precluso, per le ragioni sopra esposte, il ricorso alla mediazione della perizia di stima. Conclusivamente, non è possibile attribuire alla criptovaluta una determinazione in valore (e cioè in euro) effettiva e certa. Va pertanto confermata e condivisa la valutazione espressa al punto 3 della comunicazione del Notaio Dr. OMISSIS, secondo il quale <<le criptovalute, attesa la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del “quantum” destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto>>. Va pertanto confermato il rigetto del ricorso ex art.2436 cc proposto innanzi al tribunale di Brescia, con conseguente conferma, sia pure con diversa motivazione, del provvedimento reclamato. Nulla deve essere disposto sulle spese, in assenza di costituzione della parte reclamata. Atteso il rigetto integrale del reclamo, va disposta a carico della parte reclamante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 

P.Q.M.

La corte d'appello di Brescia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso per reclamo avverso il decreto 18 luglio 2018 col quale è stato respinto il ricorso ex art.2436 cc proposto da Ra. Va., in proprio e nella qualità di A.U. di S. Business srl; nulla sulle spese; si dispone la duplicazione a carico di parte reclamante del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002;


Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018.


Depositata in cancelleria il 24/10/2018.

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