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art. 278 c.p.p. - Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure

art. 278 cpp - Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [c.p. 63, comma 3].

Giurisprudenza sull'art. 278 c.p.p.
CAssazione, massima sentenza n. 210 del 09.03.1992
L'art. 278 c.p.p. è applicabile anche ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Da ciò deriva che ai detti fini deve tenersi conto, non soltanto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ma indistintamente di tutte le circostanze ad effetto speciale, siano esse aggravanti od attenuanti. Peraltro, la circostanza attenuante ad effetto speciale, per incidere sui termini di durata della custodia cautelare deve essere definitivamente attribuita e non ancora "sub iudice". (Fattispecie in cui la circostanza attenuante ad effetto speciale era stata riconosciuta nella sentenza di condanna, ancora "sub iudice", perché investita dall'impugnazione del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che, non incidendo la circostanza stessa sulla misura della "pena stabilita dalla legge" ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, per le fasi ulteriori avrebbe dovuto farsi riferimento all'imputazione non attenuata).

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