Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

art. 278 c.c. - Autorizzazione all'azione.


Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251.

Giurisprudenza sull'art. 278 c.c.
Cassazione, massima sentenza n. 5619 del 26.06.1987
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce, ai sensi dell'art. 278 c.c., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a carico del genitore, fin dalla nascita del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 cod. civ.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione. Pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio, ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell'art. 1299 c.c., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall'art. 148 c.c. che, prevedendo l'azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, postula il diritto di quello adempiente di agire in regresso nei confronti dell'altro.

Nessun commento:

Posta un commento