Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Evasione dagli arresti domiciliari a seguito aggravamento misura cautelare dell'obbligo di dimora

Secondo la sentenza in commento la sussistenza del reato di evasione dagli arresti domiciliari disposti a seguito di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora non è esclusa qualora sia stata successivamente accertata la carenza dei presupposti in fatto dell'aggravamento stesso.

Cass. sent. n. 15208 del 27.02.2009
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

F.R. ricorre avverso la sentenza 30 ottobre 2008 della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la decisione 11 maggio 2006 del Tribunale di Cagliari, di condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, i quali gli erano stati ordinati sulla base di una violazione dei precedenti obblighi di dimora, segnalata dalla Polizia giudiziaria e ritenuta successivamente insussistente dal Tribunale del riesame.

La difesa del ricorrente deduce, con un primo motivo di impugnazione, violazione di legge con riferimento alla norma incriminatrice applicata, sul presupposto che la condotta di evasione implica di necessità la legittimità dello stato di arresto con la conseguenza che, come nella specie, laddove la misura cautelare dell'obbligo di dimora sia stata revocata, dal Tribunale del riesame che abbia ritenuto l'insussistenza in fatto della violazione che aveva legittimato l'adozione della maggior misura cautelare degli arresti domiciliari, il F. non poteva considerarsi legalmente detenuto, a sensi ed agli effetti dell'art. 385 c.p..

Il motivo è infondato.

Nel momento in cui il ricorrente si è allontanato dal luogo dell'arresto domiciliare, egli era sottoposto alla misura cautelare stessa sulla base di un provvedimento legalmente emesso e pienamente valido. Ciò implicava da parte sua l'obbligo di non allontanarsi e di attenersi alle prescrizioni dettate nel provvedimento dispositivo della misura cautelare, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla norma incriminatrice di cui all'art. 385 c.p., comma 3, la cui ratio risiede nella necessità che l'imputato agli arresti domiciliari non si sottragga alla costante possibilità di controllo della polizia giudiziaria.

Il fatto che - in epoca successiva all'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare - tale misura cautelare sia risultata priva di giustificazione, perchè insussistenti i presupposti in fatto per ritenere la contestata violazione degli obblighi (che ha così determinato la misura degli arresti domiciliari oggetto della condotta di evasione), come del pari avviene allorquando l'imputato venga assolto dalla imputazione che da causa alla misura personale (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 6, 14250/2005 Rv. 231195 Tomasello), tale evenienza non priva la condotta dell'accusato del carattere di illiceità penale, la quale deve essere valutata con riferimento alle condizioni esistenti all'atto dell'indebito allontanamento e della vanificazione del controllo della polizia giudiziaria. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'interpretazione data dai giudici di merito al concetto di "allontanamento" attesa l'inidoneità della condotta (persona ferma in area condominiale e comunque di pertinenza dell'abitazione) ad ostacolare i controlli di Polizia giudiziaria con conseguente inoffensività del comportamento, inidoneo ad integrare il modello legale.

Anche questa doglianza è priva di fondamento.

Il ricorrente nel suo ricorso sembra far riferimento alla più estesa nozione civilistica di pertinenza di un immobile, nozione peraltro non trasferibile in sede penale ai fini dell'apprezzamento di condotte potenzialmente elusive del regime cautelare o espiatorio degli arresti-detenzione domiciliari.

Nella specie occorre invero riferirsi alle esigenze applicative che sono connesse a siffatto regime degli arresti, per il quale è indispensabile che i controlli di Polizia giudiziaria, periodicamente o saltuariamente esperibili sulla presenza o reperibilità dell'imputato nel luogo di custodia domiciliare, assumano le valenze dell'immediatezza e della non aleatorietà, considerato pure che la Polizia giudiziaria può essere facoltizzata ad accertare la presenza in casa del detenuto agli arresti domiciliari, anche attraverso semplici controlli a mezzo di telefono fisso.

Ne consegue che il mero allontanamento del soggetto dallo spazio definito dalla sua stretta abitazione o dalle sue immediate adiacenze (senza alcuna frattura spaziale), sia pure per recarsi per un breve tempo in un luogo vicino (nella specie garage in zona condominiale) appare del tutto idoneo a vanificare le esigenze di cautela volute dalla norma.

Va pertanto ribadito che l'abitazione, dalla quale la persona in stato di arresti domiciliari non può allontanarsi, deve intendersi unicamente il luogo in cui il soggetto svolge la propria vita domestica e privata, con esclusione di appartenenze (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non siano strettamente attigui o "pertinenti" (annessi) all'abitazione (cfr. in termini: 4143/2007, Bompressi; Cass. Sez. 6, 10.2.1995 n. 5770, Cimenti, rv. 201670; Cass. Sez. 6, 7.1.2003 n. 15741, Favero, rv. 226808; Cass. Sez. 1, 30.3.2004 n. 17962, Maritan, rv. 228292).

Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009

Nessun commento:

Posta un commento