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art. 276 c.p.p. - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

art. 276 c.p.p. - In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva [c.p.p. 287], il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.

Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

Giurisprudenza sull'art. 276 c.p.p.
 Il Tribunale del riesame, qualora dichiari la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare (nella specie, per omesso interrogatorio), applicata in sostituzione ex art. 276, comma primo c.p.p. di altra misura meno afflittiva, legittimamente dispone il ripristino di quest'ultima.
Cassazione massima sentenza n. 35672 del 13.05.2009

In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare diversa dagli arresti domiciliari, la sostituzione di tale misura con un'altra più grave, ai sensi dell'art. 276, comma primo, c.p.p., siccome non automatica ma subordinata ad un giudizio di valore che il giudice è chiamato a compiere, implica che una volta eseguito il relativo provvedimento si dia luogo all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., a pena di perdita di efficacia della nuova misura. 
Cassazione massima sentenza 40965 del 08.10.2008

In caso di aggravamento della misura cautelare conseguente a trasgressione delle prescrizioni imposte, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., non è necessario provvedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., considerando che le esigenze cautelari sono già state valutate in sede di prima applicazione della misura e che il giudizio di adeguatezza della stessa ripristinata misura scaturisce direttamente dalle ragioni che hanno indotto il giudice ad applicarla nuovamente. 
Cassazione massima sentenza n. 37948 del 21.09.2007

 La condotta di colui che, colpito dalla misura cautelare degli arresti domiciliari ed autorizzato ad assentarsi ai sensi dell'art. 284, comma terzo, c.p.p., si assenta per ragioni diverse da quelle per le quali è stata concessa l'autorizzazione non rappresenta una trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare, sanzionabile ai sensi dell'art. 276 c.p.p. con la sostituzione o con il cumulo con altra più grave misura cautelare, ovvero una trasgressione delle prescrizioni dell'autorizzazione, ma integra gli estremi del reato di evasione dagli arresti domiciliari. Invero l'autorizzazione ad assentarsi non attiene alle modalità di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, già definita in tutti i suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del caso, ma attiene all'operatività della misura, che viene momentaneamente sospesa "per il tempo strettamente necessario" per consentire lo svolgimento delle attività autorizzate e che, secondo l'art. 284, comma terzo, c.p.p., possono consistere nel provvedere alle indispensabili esigenze di vita ovvero nell'esercizio di un'attività lavorativa. Lo svolgimento di una attività (nella specie, il conversare tranquillamente con amici pregiudicati in pubblica piazza) diversa da quella autorizzata è inidonea, ovviamente, a determinare la momentanea sospensione della misura, che, pertanto, con tutte le sue prescrizioni, è pienamente operante; in questo caso, conseguentemente, l'assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari integra gli estremi del reato di cui all'art. 385 c.p..
Cassazione massima sentenza n. 781 del 13.03.1997

La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari determina, ex art. 276, comma primo ter, c.p.p., la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere, senza che al giudice, una volta accertata la trasgressione, sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari.
Cassazione massima sentenza n. 42017 del 22.09.2009

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