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art. 277 c.c. - Effetti della sentenza

art. 277 c.c. - La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Giurisprudenza sull'art. 277 c.c.
Il figlio adulterino, che abbia ottenuto lo "status" di figlio naturale con dichiarazione giudiziale di paternità dopo la data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151, ed in forza dell'operatività della nuova disciplina anche per i figli nati o concepiti anteriormente (art. 232 della citata legge), ha diritto di partecipare alla successione del genitore naturale apertasi prima della suddetta data, senza che possa a lui apporsi l'eventuale pregressa decorrenza del termine fissato per l'accettazione dell'eredità (art. 480 c.c.), dato che il diritto stesso viene conseguito solo con la predetta riforma. Tale principio discende dal carattere dichiarativo e retroattivo della dichiarazione di paternità, la quale, al pari del riconoscimento, fa risalire i suoi effetti giuridici al momento della nascita, con l'ulteriore conseguenza che l'art. 230, terzo comma, della citata legge, il quale prevede, nel disporre la "sanatoria" del riconoscimento invalidamente compiuto nel vigore della precedente normativa, la validità del riconoscimento stesso anche agli effetti di successioni apertesi prima della sua entrata in vigore, con la triplice eccezione di un diverso giudicato od accordo fra le parti, o del decorso di tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia avanzato ragioni ereditarie, va inteso come norma introduttiva di limitazioni all'indicata retroattività, e quindi riguardante il solo caso del riconoscimento e non estensibile a quello della dichiarazione giudiziale (nel cui ambito le limitazioni stesse non troverebbero giustificazione, mancando la possibilità di un precedente esercizio di diritti correlati ad uno "status" non ancora attribuito).
Cassazione, S.U., massima sentenza n. 4173 del 16.07.1985

Il conseguimento dello "status" di figlio naturale, con dichiarazione giudiziale di paternità ottenuta dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151 ed in forza dell'operatività della disciplina stessa anche per i figli nati o concepiti anteriormente, comporta il diritto di partecipare alla successione del genitore naturale in precedenza apertasi (indipendentemente dal passaggio di sentenza in giudicato, o dalla stipulazione di transazione, prima di quella data, con riguardo all'assegno previsto dagli artt. 580 e 594 c.c.), atteso che detta dichiarazione ha effetti retroattivi, senza alcuna limitazione rispetto alle posizioni successorie (non operando le limitazioni poste dall'art. 230 della citata legge con esclusivo riferimento al diverso caso del riconoscimento del figlio naturale).
Cassazione massima sentenza n. 2923 del 07.04.1990

Poiché l'articolo 2043 c.c., correlato agli articoli 2 della Costituzione e seguenti, va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza).
Cassazione massima sentenza n. 7713 del 07.06.2000

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