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art. 276 c.p.c. - Deliberazione

art. 276 c.p.c. - La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l'altro giudice e infine il presidente.

Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice.
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Giurisprudenza sull'art. 276 c.p.c.
Qualora la parte totalmente vittoriosa subordini alla sorte del motivo del ricorso principale le censure, di qualsiasi contenuto, proposte in via incidentale, la Corte di Cassazione mentre può e deve esaminare, con precedenza sul ricorso principale, le questioni pregiudiziali e preliminari che - sebbene dedotte con ricorso incidentale condizionato - siano rilevabili d'ufficio, non è invece autorizzata ad invertire l'ordine di esame qualora si tratti di questioni, di rito e di merito, deducibili solo dalle parti, alle quali resta affidata la facoltà di proporle condizionatamente all'esito del ricorso avversario. Conseguentemente, in siffatta situazione, la Corte di Cassazione deve esaminare dapprima il ricorso principale - sebbene solo in funzione della sussistenza o meno dell'interesse dell'impugnante incidentale all'annullamento della sentenza - e se esso è, in tutto o in parte, fondato passa all'esame della questione preliminare o pregiudiziale che, se fondata anch'essa, comporta la pronuncia della Cassazione della sentenza per l'accoglimento del ricorso incidentale.
Cassazione massima sentenza n. 178 del 10.01.1984

Il giudice d'appello il quale rilevi il difetto di integrazione necessaria del contraddittorio non può adottare alcun altro provvedimento che rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. È, di conseguenza, "inutiliter data" la decisione con la quale il giudice d'appello, dopo avere rilevato un difetto di integrazione necessaria del contraddittorio e rimesso per tale ragione la causa al giudice di primo grado, contemporaneamente statuisca in merito alla ammissibilità di talune delle domande dinanzi a lui proposte, ed alla legittimazione delle parti. Ne consegue che l'impugnazione di tali ultime statuizioni, pur essendo ammissibile, è assorbita dalla cassazione della sentenza nella parte in cui ha disposto la regressione del giudizio al giudice di primo grado.
Cassazione massima sentenza n. 16982 del 01.08.2007

Nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, il carattere pregiudiziale della relativa eccezione, sancito dall'art. 630 c.p.c., va coordinato con la regola di cui all'art. 276 c.p.c., il quale, nel disporre che il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, e quindi il merito, costituisce espressione di un principio logico, oltre che giuridico, in quanto la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale può portare all'assorbimento delle questioni pregiudiziali successive o di tutte o di alcune questioni di merito, sia sotto il profilo dell'assorbimento inteso come preclusione, sia dell'assorbimento inteso come rigetto.
Cassazione massima sentenza n. 1696 del 23.01.2009

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