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Mancata denuncia - Fondo vittime strada

OMISSIS
Cassazione sentenza n. 11592 del 19.05.2009

Svolgimento del processo

M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Giudice di pace di Napoli-Casoria, del 26 novembre 2004- 17 dicembre 2004, con la quale è stata rigettata la domanda dello stesso, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'investimento del (OMISSIS), ad opera di una autovettura la cui identità ed il cui conducente erano rimasti sconosciuti.

Con la pronuncia sopra richiamata, il giudice di pace aveva rigettato la domanda rivolta alla compagnia di assicurazione Generali assicurazioni, in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel territorio della Regione Campania.

La impresa designata aveva eccepito in particolare che sarebbe stato onere del danneggiato provare che il sinistro era stato causato da un autoveicolo non identificato e che la mancata identificazione era dovuta a impossibilità incolpevole del danneggiato.

Il primo giudice osservava che l'attore non aveva fornito la prova che il sinistro si era verificato a seguito di condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto. Il M. aveva dichiarato di essere stato investito - mentre attraversava la via Passibile a piedi - da un motorino sconosciuto che dopo l'urto aveva proseguito la marcia senza fermarsi.

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

La compagnia di assicurazione Generali Assicurazioni resiste con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Motivi della decisione

I tre motivi - riguardanti violazione di norme di legge e vizi della motivazione - devono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.

Essi sono inammissibili, trattandosi di decisione resa da giudice di pace il cui valore era inferiore ad Euro 1.032, 91.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è possibile ravvisare nella decisione impugnata alcuna violazione di principi fondamentali, di norme costituzionali o di norme processuali.

Si ricorda che le sentenze pronunziate dal giudice di pace ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. sono impugnabili con ricorso per cassazione,oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 2 solo - con riferimento al n. 3 dello stesso articolo - per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione - in relazione allo stesso art. 360 cod. proc. civ., n. 4 - per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi". Cass. 19 marzo 2007 n. 6382 cfr.

Cass. s.u. n. 8223 del 2002.

In effetti, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non si pongono affatto in contrasto con alcun principio costituzionale, processuale od informatore della materia.

Nel caso di specie, il giudice di pace ha escluso, dopo un attento esame delle risultanze processuali, che l'attore avesse dimostrato il fatto storico dell'accadimento dell'incidente.

Secondo la pronuncia impugnata, la documentazione sanitaria prodotta - tra l'altro, di un giorno successiva alla data dell'incidente - non era chiaramente riferibile a quest'ultimo. L'attore non aveva fornito la prova di aver denunciato l'incidente avvenuto in (OMISSIS), in località (OMISSIS) e l'unico elemento probatorio acquisito riguardava la dichiarazione della fidanzata del M., la quale aveva confermato di aver visto, dal balcone, che l'attore era stato investito da un motorino mentre attraversava a piedi la strada dove è situata la sua abitazione.

Il primo giudice non ha ritenuto sufficiente tale elemento.

Deve, tuttavia, escludersi che il primo giudice abbia riconosciuto come condizione di procedibilità dell'azione civile contro il Fondo di Garanzia la presentazione (sia pure contro ignoti) di una denuncia - querela.

Il giudice di pace ha richiamato soltanto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. A), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. A quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse". (Cass. 10484 del 2001 n. 1860 del 2001).

La prova dell'adempimento dell'onere (minimo) di diligenza nella identificazione del veicolo investitore - posto a carico del danneggiato - ha sottolineato il primo giudice, avrebbe potuto essere agevolmente fornita anche attraverso la denuncia resa alla Polizia del Pronto soccorso: il che, evidentemente, non può configurare in alcun modo una lesione o compressione del principio fondamentale di cui all'art. 24 Cost., secondo il quale ogni cittadino deve poter tutelare i propri diritti (denunciata con il secondo motivo di ricorso).

La inerzia probatoria dell'odierno ricorrente ha comportato il rigetto della domanda per mancata dimostrazione del fatto costitutivo posto a base della stessa.

Deve, conclusivamente, escludersi qualsiasi nullità riguardante la motivazione della sentenza (primo motivo) o violazione di principi fondamentali (terzo motivo) o di principi costituzionali (secondo motivo).

Tra l'altro, il ricorrente non indica neppure in quale parte della sentenza sarebbe stata consumata la violazione del diritto di difesa.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 600,00 (seicento/00) di cui Euro 500,00 (cinquecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009

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