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art. 276 c.c. - Legittimazione passiva

art. 276 c.c. - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
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Giurisprudenza sull'art. 276 c.c.
Cassazione, massima sentenza n. 3111 del 03.04.1996
L'art. 276 c.c., nel prescrivere che l'azione per la dichiarazione di paternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi, dà luogo in questa seconda ipotesi ad una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi del genitore naturale, in quanto portatori di un interesse immediato e diretto a non veder pregiudicate le rispettive posizioni successorie.

Cassazione, massima sentenza n. 1693 del 17.02.1987
Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, la legittimazione passiva spetta, in mancanza del presunto genitore, esclusivamente ai suoi eredi (art. 276 c.c., primo comma), dovendosi negare, indipendentemente dalle eventuali finalità patrimoniali della domanda, che possano assumere la qualità di litisconsorti necessari gli aventi causa di detti eredi, ovvero altri soggetti portatori di un interesse contrario all'accoglimento della domanda, cui è riconosciuta soltanto la facoltà di intervenire a tutela di detto interesse.

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