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art. 273 c.c. - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto


art. 273 c.c. - L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
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Giurisprudenza sull'art. 273 c.c.
Cass. sent. n. 10786 del 29.09.1999
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 273 c.c. con riferimento agli articoli 2 e 24 Cost. nella parte in cui, in ipotesi di figlio minorenne, attribuisce al genitore la legittimazione ad agire per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale senza prevedere la necessità della nomina di un curatore speciale per il minore e, in caso di inattività del sostituto processuale, la sospensione dei termini fino al raggiungimento della maggiore età del sostituito; infatti, l'interesse del minore risulta adeguatamente protetto, nel caso di promuovimento dell'azione da parte del genitore attraverso la verifica della sua rispondenza a quell'interesse demandata al Tribunale per i minorenni (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 1990), nel caso contrario con la possibilità per il figlio, una volta divenuto maggiorenne, di promuovere l'azione, per lui imprescrittibile ai sensi dell'articolo 270 c.c.; nella prima ipotesi, inoltre, la scelta di non affiancare obbligatoriamente il rappresentante del minore con un curatore speciale, che ne controlli le iniziative processuali, è ragionevole e coerente con la qualità soggettiva del rappresentante e la sua natura di sostituto processuale, mentre la previsione di una sospensione dei termini o di una rimessione in termini a favore del minore, divenuto maggiorenne, per esercitare le attività (in particolare le impugnazioni) da cui il genitore è decaduto, contrasterebbe con le esigenze di certezza del diritto e costituirebbe violazione del diritto di difesa della controparte, soggetta ad unilaterale possibilità di riesame di una sentenza passata in giudicato.

Cassazione, massima sentenza n. 9316 del 19.09.1997
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, la nomina (o il diniego di nomina) del curatore speciale, secondo il testuale tenore dell'art. 274, quarto comma, c.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, che può farvi luogo anche prima di ammettere l'azione, ai fini della rappresentanza in giudizio. Si tratta di un atto che non incide sui diritti del minore e che non ha alcuna autonomia nell'ambito del procedimento (in quanto la rappresentanza del minore è in ogni caso affidata al genitore esercente la potestà, ai sensi dell'art. 273, primo comma, c.c.) e che è privo di efficacia decisoria non spiegando riflessi di sorta sul provvedimento che dichiara ammissibile o inammissibile l'azione. Conseguentemente, trattandosi di un atto a carattere meramente ordinatorio, esso è insuscettibile di ricorso per Cassazione anche con riguardo al rimedio straordinario stabilito dall'art. 111 della Costituzione.

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