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avvocato decreto ingiuntivo abrogazione tariffe

Tribunale di Roma - sentenza del 17.06.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con decreto emesso in data 21/10/2008 il Giudice Unico del Tribunale di Roma ingiungeva alla C. s.r.l. il pagamento, in favore di F.M., della somma di Euro. 2.888,06 (oltre interessi e spese) per competenze professionali.

Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 12/12/2008, proponeva opposizione la C. s.r.l., eccependo che "l'Avv. ... F. aveva prestato la propria attività professionale ... per un brevissimo periodo ricompreso, all'incirca, tra il Giungo del 2007 ed il Settembre del medesimo anno" ed in tale periodo essa "era coinvolta in diversi procedimenti tra cui" il giudizio "dinanzi la Corte di Appello di Roma NRG 10600/05 contro l'INPS", quello "dinanzi il Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di A., procedura esecutiva presso terzi NRG 30099/2002" e quello "dinanzi il Tribunale di Velletri ... NRG 5519/04"; che essa aveva "provveduto al pagamento della complessiva somma di Euro 4.000,00", "acettata" dal F. "a completa soddisfazione di quanto da essa dovuto per la attività (...) svolta"; che inoltre "dal decreto ... impugnato non era possibile evincere il valore della causa per la quale controparte chiedeva il pagamento del corrispettivo" ed, essendo il giudizio instaurato nel 2004, "non si comprendeva come fosse stato possibile predisporre la comparsa di costituzione e risposta"; che infine non vi era prova "in ordine all'effettivo conferimento del mandato per l'assistenza giudiziale né in ordine all'effettivo svolgimento delle attività imputate nella nota sottoposta a parere di congruità del competente CdO". Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivoopposto.

Si costituiva F.M., deducendo che la somma di Euro. 4.000,00 era stata da lui imputata a titolo di acconto per prestazioni professionali svolte in altri giudizi da lui patrocinati per conto della società opponente e che egli "si era obbligato ad offrire al proprio cliente tutti gli elementi di valutazione necessari" ad "un ponderato apprezzamento dei rischi e dei vantaggi insiti nella continuazione dell'azione già incardinata e tutto ciò effettuando trasferte al fine di evincere la documentazione atta a porre in essere una adeguata difesa". Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.

Prodotta documentazione, denegata con ordinanza del 27/5/2009 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e precisate le conclusioni all'udienza del 19/12/2012, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scàmbio delle memorie di replica.

Va preliminarmente sottolineato che la questione della tempestività della presente opposizione; per avere la parte opponente iscritto la causa a ruolo entro il termine di giorni 10 ma oltre il termine di giorni 5 dalla notificazione dell'atto di citazione è superata per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 218 del 2011, non risultando assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis, co. 1 c.p.c..

Nel merito l'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità. Ciò tuttavia non lo esime, in caso di contestazione specifica, dall'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'esborso delle spese indicate in parcella.

Infatti, laddove il cliente sollevi contestazioni specifiche in ordine all'effettività delle prestazioni indicate in parcella (come nel caso di specie: cfr. pagg. 4 e 6 dell'atto di citazione), l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione delle prestazioni, nell'adempimento dell'incarico commessogli, e l'entità delle stesse, non può che gravare sul professionista che riveste con tutta evidenza il ruolo di creditore e, dunque, di attore.

In ordine al quantum va poi osservato che l'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, ha abrogato "le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico" e che il D.M. n. 140 del 2012 (pubblicato in G.U. n. 195 del 22/8/2012 ed entrato in vigore il giorno successivo), in attuazione del medesimo art. 9, ha stabilito i nuovi parametri per la liquidazione degli onorari professionali, prevedendo altresì all'art. 41 che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore".

E tuttavia il citato art. 9 non contiene alcuna clausola di retroattività dell'abrogazione dallo stesso disposta, la quale opera quindi ex nunc, secondo la regola generale dell'art. 11 prel..

Inoltre, poiché il compenso è parte integrante del contratto di mandato intercorrente tra cliente e professionista, e la sua mancata predeterminazione pattizia non incide sul perfezionamento e la validità del contratto stesso proprio in quanto sostituita dal rinviò implicito alla tariffa professionale, le cui previsioni integrano ex lege il contenuto del contratto medesimo, deve ritenersi che il criterio di collegamento temporale in base al quale si determina l'applicabilità alla fattispecie della normativa abrogata o, invece, dello jus superveniens vada ravvisato nella data di conclusione del rapporto (o, in alternativa, di esaurimento dello stesso), con la conseguenza che, secondo i normali canoni di diritto intertemporale, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti (come quello per cui è causa) sorti, e persino esauritisi, prima dell'entrata in vigore della disposizione abrogatricc. L'art. 41 del D.M. n. 140 del 2012, quindi, che prevede la propria applicazione -a preferenza dell'applicazione della tariffa professionale - in tutti i casi in cui la liquidazione sia compiuta dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dall'epoca di formazione, esecuzione e/o esaurimento del mandato professionale e che finisce con il conferire indirettamente alla disposizione abrogatrice un effetto retroattivo dalla stessa non previsto, va disapplicato in parte qua, atteso che un atto normativo sub-legislativo non può derogare all'art. 11 prel. ed a fortiori non può introdurre de facto una tale deroga in un atto normativo primario che non la contenga e non lo abbia, peraltro, espressamente autorizzato a farlo (cfr. Tribunale Roma 11/9/2012).

Peraltro, anche a voler prescindere dalle superiori argomentazioni, è indubbio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione deve essere letta nel senso che i nuovi parametri sono da applicare quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisce al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato là propria prestazione professionale, atteso che è vero che il terzo comma del citato art. 9 del D.L. n. 1 del 2012 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe (cfr. Cass. civile, sez. un., nn. 17405 e 17406/12).

Ancora si osserva che per determinare l'onorario spettante all'avvocato occorre riferirsi al valore della controversia, da individuare in base alle norme del codice di procedura civile (art. 5 e 6 della tariffa professionale), e che, nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, i diritti di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale (cfr. ex multis Cass. civile nn. 29880/08, 8160/01 e 1010/96).

Orbene, nel caso di specie, il F. non solo ha omesso di documentare lo svolgimento dell'attività professionale asseritamente resa, non potendo ritenersi prova idonea della medesima una mera fotocopia di "comparsa di costituzione di nuovo difensore", priva della stessa sottoscrizione per autentica del professionista e del depositato in cancelleria, ma ha altresì mancato di produrre nel presente giudizio ogni e qualsivoglia atto relativo alla controversia pretesamente patrocinata, non consentendo di conseguenza l'individuazione del valore della causa e la liquidazione del compenso ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 127 del 2004.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma - Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da C. C. s.r.l. nei confronti di F.M. ed avverso il decreto ingiuntivo n. 17602/08 emesso dal Giudice Unico di questo Tribunale il 21/10/2008, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

- condanna l'opposto al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro. 1.180,96, di cui Euro. 300,00 per la fase di studio, Euro. 200,00 per la fase introduttiva, Euro. 225,00 per la fase istruttoria, Euro. 400,00 per la fase decisoria ed Euro. 55,96 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2013.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2013.

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