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Opposizione a decreto ingiuntivo - titolo per l'esecuzione

Cassazione Sentenza n. 19595 del 27.08.2013
OMISSIS
Svolgimento del processo

1. La F. C. srl intentò, in data 27.8.04, esecuzione mobiliare ai danni della A. s.r.l. presso il tribunale di Ferrara, sulla base di una sentenza di rigetto dell'opposizione dispiegata dalla seconda avverso il decreto ingiuntivo conseguito ai suoi danni dalla prima per Euro 37.676,02, emesso dal tribunale di Piacenza, maggiorati di ulteriori interessi e spese.

L'ingiunta, dopo una prima opposizione avverso il precetto notificato il 10.6.04 in uno alla sentenza, il 12.1.05 dispiegò ulteriore opposizione, stavolta avverso l'esecuzione, chiedendone pure la previa sospensione; resistendo la creditrice opposta e negata la chiesta sospensione, il tribunale accolse l'opposizione, una volta qualificatala come opposizione ad esecuzione, ritenendo doversi escludere che titolo esecutivo potesse essere la sentenza di rigetto dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo, la quale non contenesse espressa declaratoria dell'esecutività di quest'ultimo.

Per la cassazione di tale sentenza, recante il n. 936/07, dep. il 28.8.07 e notif. il 10.10.07, ricorre oggi, affidandosi a due motivi, la F. C. srl; resiste con controricorso l'intimata;

e, per la pubblica udienza del dì 11.6.13, la controricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., adducendo l'avvenuta riforma in appello del titolo esecutivo.

Motivi della decisione

2. La ricorrente F. C. srl articola due motivi.

Con un primo, essa si duole di "violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. ed omessa motivazione in ordine da (ad?) un fatto decisivo per il giudizio": rilevando come, riportato uno stralcio del ricorso in opposizione, la controparte si sia doluta della mancata produzione del decreto ingiuntivo richiamato nel precetto; sicchè l'azione, contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, andava qualificata come opposizione ad atti esecutivi, di cui non poteva che rilevarsi l'irrimediabile tardività di proposizione.

Col secondo mezzo di censura, essa lamenta "violazione e falsa interpretazione degli artt. 653, 282 e 654 c.p.c.", sostenendo: in primo luogo, avere la sentenza di rigetto di un'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto confermi quest'ultimo, un contenuto condannatorio e quindi natura di titolo esecutivo ad ogni effetto; in secondo luogo, comunque essere fondata l'esecuzione sul decreto ingiuntivo, inteso quale titolo esecutivo anche ai sensi dell'art. 653 c.p.c., comma 1; in ogni caso, quindi, non essere necessario il decreto ulteriore di cui all'art. 654 c.p.c., comma 1.

Dal canto suo, la controricorrente A. s.r.l. ribadisce che la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce il titolo esecutivo, ma comporta solo la possibilità che tale diventi il decreto stesso, pur sempre - però - alla condizione che la relativa declaratoria di esecutività sia contenuta nella medesima sentenza di rigetto o in separato apposito decreto; e confuta partitamente i due motivi di ricorso. Come cennato, essa adduce altresì l'intervenuta riforma, in appello, del titolo esecutivo: ma, in primo luogo, della definitività di tale sentenza - e quindi del passaggio in giudicato delle relative statuizioni - non vi è formale e precisa menzione; in secondo luogo, poi, le questioni agitate sono perfino indipendenti rispetto alla sorte del titolo.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè - in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, nell'interpretazione correntemente datane dalla giurisprudenza di questa Corte - non contiene la trascrizione integrale di tutti i passaggi del ricorso in opposizione originariamente proposto dall'odierna controricorrente, invece del tutto indispensabili per l'estrapolazione, da esso, dell'esatto tenore delle contestazioni e, quindi, per riscontrare l'esattezza della qualificazione della domanda come opposizione ad esecuzione, anzichè agli atti esecutivi: questione che costituisce appunto l'oggetto della prima doglianza della F. C. srl, sicchè la sua disamina resta preclusa in dipendenza delle modalità di concreta redazione del ricorso.

4. Il secondo motivo è invece - a prescindere dai dubbi sulla correttezza della formulazione del quesito di diritto in relazione alla rigorosa interpretazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile in via ultra-attiva nonostante la sua abrogazione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5), elaborata da questa Corte - infondato.

Esso si articola su di una molteplice serie di affermazioni: in via principale, che la sentenza di rigetto di un'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto confermi quest'ultimo, ha un contenuto condannatorio e quindi natura di titolo esecutivo ad ogni effetto; in subordine, che comunque l'esecuzione è fondata sul decreto ingiuntivo, inteso quale titolo esecutivo anche ai sensi dell'art. 653 c.p.c., comma 1; in ogni caso, che non è necessario il decreto ulteriore di cui all'art. 654 c.p.c., comma 1.

Ritiene il Collegio che non sia necessario valutare l'ultima delle proposizioni suddette e che quindi può lasciarsi del tutto impregiudicata la questione della persistenza o meno della necessità del decreto di cui all'art. 654 c.p.c., comma 1, in forza del tenore testuale della norma, non attinta dal mutamento di regime dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, introdotto con la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990.

Infatti, la peculiarità della controversia sta in ciò, che l'esecuzione si prospetta nella gravata sentenza come iniziata in forza di sentenza di rigetto integrale di un'opposizione a decreto ingiuntivo.

4.1. Ora, l'opposto, con la domanda di rigetto dell'opposizione, invoca in sostanza la condanna della sua controparte al pagamento di quanto già in decreto - per quanto provvisoriamente - riconosciuto:

di conseguenza, la sentenza di rigetto integrale, per quanto non di condanna in senso tecnico, mutuerebbe dalle pronunzie di condanna il regime di provvisoria esecutorietà, in quanto statuisce, unica nel suo genere, sulla legittimità e correttezza di una precedente condanna, sino ad allora rimasta esclusivamente provvisoria.

In altri termini, la sentenza completa (in quanto integra, rendendola relativa all'esito finale di una cognizione piena a contraddittorio restaurato) la condanna precedente e per ciò solo consente che quest'ultima sia assistita dalla clausola generale riconosciuta ope legis a tutte le condanne di primo grado dall'art. 282 cod. proc. civ. (ciò che si rende necessario - peraltro - solo per il caso che il decreto ingiuntivo non sia già esecutivo ai sensi degli artt. 642 o 648 cod. proc. civ. ed impregiudicata la questione della necessità o meno dell'ulteriore decreto ai sensi dell'art. 654 c.p.c., comma 1).

4.2. Si può ravvisare allora, come giustificazione del fatto che la sentenza di rigetto integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe giammai costituire titolo per la condanna contenuta nel decreto medesimo, la circostanza che è oramai consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del decreto (a tutto concedere mutuandone soltanto alcuni secondari profili funzionali e limitatamente a specifici marginali aspetti): Cass. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217;

Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass. 24 giugno 2004, n. 11762; Cass. 18 novembre 2003, n. 17440; Cass. 6 giugno 2006, n. 13258; Cass. 6 giugno 2006, n. 13252; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. 24 maggio 2004, n. 9927; Cass. 17 febbraio 2004, n. 2997; Cass. 18 novembre 2003, n. 17440; Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 18 marzo 2003, n. 3984; Cass. 29 novembre 2002, n. 16957; Cass. 20 novembre 2002, n. 16331; Cass. 18 ottobre 2002, n. 14818; Cass. 4 ottobre 2002, n. 14267; Cass. 13 giugno 2002, n. 8502; Cass. 22 febbraio 2002, n. 2573; Cass. 26 luglio 2001, n. 10206; Cass. 15 marzo 2001, n. 3769; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15339;

Cass. 1 dicembre 2000, n. 15378; Cass. 19 maggio 2000, n. 6528; Cass. 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. 10 aprile 2000, n. 4531; Cass. 25 marzo 2000, n. 3591; Cass. 13 dicembre 1999, n. 13950; Cass. 7 luglio 1999, n. 7036; Cass. 17 giugno 1999, n. 5984; Cass. 4 giugno 1999, n. 5504; Cass. 25 maggio 1999, nn. 5055 e 5074; Cass. 14 aprile 1999, n. 3671; Cass. 2 settembre 1998, n. 8717; Cass. 24 aprile 1995, n. 4612;

Cass. 23 giugno 1995, n. 7129; Cass. 26 marzo 1991, n. 3258; Cass. 26 aprile 1993, n. 4857.

Conseguenza di tanto è che non può operare per il giudizio di opposizione il principio, proprio delle impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di quella di primo grado, anche se confermativa.

La conseguenza pratica di una tale ricostruzione consiste in ciò, che a passare in giudicato è comunque non già il decreto - cui il rigetto integrale dell'opposizione è presupposto di conferimento di esecutorietà in via definitiva -, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto - purchè integrale - dell'opposizione al medesimo.

Tuttavia, finchè il giudizio di opposizione permanga senza revoca espressa di questo, l'unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto; e l'esecutorietà di esso si correla non già all'irrevocabilità intrinseca del titolo che la possiede, ma a quella di un provvedimento diverso, in forza del quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato e nell'esatta misura e negli specifici modi in cui è stato azionato nel titolo.

4.3. Non si hanno, allora, due titoli egualmente esecutivi, entrambi azionabili dall'opposto in ordine alla stessa ragione creditoria; e va qui, alla fine, attentamente annotato che la sentenza di rigetto costituisce sì titolo, ma esclusivamente per le ulteriori voci di condanna in essa contenute; non va dimenticato, infatti, che il giudizio di opposizione è soltanto una fase di un più ampio ed unitario giudizio di cognizione, per la quale sono diverse e ulteriori - ed anche, in genere, ben più gravose - le attività processuali imposte alle parti dall'iniziativa processuale addossata dal codice al convenuto in senso sostanziale.

In definitiva, il comune denominatore di tutte le suddette ipotesi è che, per la condanna recata dal decreto (sorta, accessori e spese), l'unico titolo è quest'ultimo, (potendosi soltanto aggiungere, quale titolo esecutivo, ma per altre ragioni di credito, diverse od ulteriori rispetto a quelle del decreto, anche la sentenza di rigetto dell'opposizione.

4.4. E' ben vero che un diverso titolo esecutivo rende pur sempre indispensabile una diversa e nuova esecuzione (argum. ex: Cass. 10 aprile 1973, n. 1041; Cass. 14 febbraio 1996, n. 1107; Cass. 20 aprile 2007, n. 9494; Cass. 10 marzo 2011, n. 5708): ma allora l'adduzione, quale titolo esecutivo, della sentenza di rigetto integrale di opposizione a decreto ingiuntivo (soprattutto se non contenga anche il decreto di cui all'art. 654 cod. proc. civ., la cui necessità, ai fini dell'acquisto dell'efficacia esecutiva del monitorio opposto, integra questione che si lascia impregiudicata in questa sede), anzichè di quest'ultimo, comporta l'indicazione di un titolo formalmente diverso e radicalmente inidoneo a fondare l'esecuzione intrapresa in forza della prima.

Pertanto, nel caso di specie, è stata malamente addotta, quale titolo esecutivo per la condanna recata dal decreto ingiuntivo, la sentenza che ha rigettato l'opposizione a quest'ultimo.

4.5. In definitiva, nell'ipotesi in cui sia integralmente respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo sul quale fonda l'esecuzione non è la menzionata sentenza, bensì (quanto a sorta capitale, accessori e spese da quello recati) il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo; dal canto suo, la sentenza costituisce titolo esecutivo soltanto per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute.

Ne deriva che, sotto questo assorbente profilo, va data risposta negativa al quesito di diritto complessivamente inteso e formulato a corredo del secondo motivo di ricorso, con conseguente rigetto di quest'ultimo.

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la soccombente ricorrente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità in favore di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la F. C. srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della A. s.r.l., in pers. del leg.

rappr.nte p.t., liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013

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