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art. 269 c.c. - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.

Giurisprudenza sull'art. 269 c.c.
Cassazione, massima sentenza n. 4401 del 02.07.1988
La pronuncia d'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale definisce non una fase di un unico rapporto processuale, ma un procedimento autonomo, ancorché strumentalmente collegato, rispetto a quello sul fondamento nel merito della relativa domanda. Pertanto, anche se detta pronuncia provenga da un giudice incompetente, perché, riguardando un minore, sia resa dal tribunale ordinario anziché dal Tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), la definitività della pronuncia medesima comporta formazione del giudicato (che copre anche detta incompetenza sul giudizio di ammissibilità) ed autorizza l'interessato ad introdurre il giudizio di merito davanti al giudice su di esso competente, cioè davanti al Tribunale per i minorenni, il quale, ove venga erroneamente richiesta una nuova statuizione sull'ammissibilità dell'azione, non può dichiarare la litispendenza, difettandone i presupposti, né pronunciare in ordine alla proponibilità della domanda, già decisa dall'intervenuto giudicato.

Cassazione, massima sentenza n. 3709 del 26.06.1984
La dichiarazione giudiziale di paternità naturale, ottenuta dopo il 20 settembre 1975 da un figlio adulterino concepito o nato prima di tale data, dà diritto di partecipare alla successione del genitore apertasi prima del 20 settembre 1975, secondo le norme regolanti i diritti successori dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, vigenti all'epoca dell'apertura della successione. Tale diritto sussiste anche se il figlio naturale, anteriormente al 20 settembre 1975, ha ottenuto una sentenza passata in giudicato o ha stipulato una transazione, aventi per oggetto l'assegno di cui agli artt. 580 e 594 c.c. del 1942 (e 752 del vecchio c.c.), in quanto l'attribuzione anteriore di tale legato "ex lege" non preclude la richiesta dei più ampi e diversi diritti conferiti dalle nuove norme, che possono farsi valere soltanto dopo il 20 settembre 1975. Infatti l'art. 230, comma terzo, della legge 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia) riguarda soltanto gli effetti successori del riconoscimento invalido di figli naturali compiuto prima del 20 settembre 1975, nelle condizioni previste dal secondo comma dello stesso articolo, ma non si applica né alle ipotesi del primo comma, né a quelle dell'art. 232 della stessa legge.

Cassazione, massima sentenza n. 8981 del 25.07.1992
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il relativo procedimento, essendo in contestazione il diritto allo "status" di figlio naturale, essendo previsto un vero e proprio contraddittorio con la partecipazione anche del P.M. e concludendosi con sentenza, ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione; ne consegue che la decisione del giudice di primo grado è soggetta ad impugnazione nei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.; impugnazione che, se proposta con ricorso depositato in cancelleria, va considerata tempestiva ove la notificazione dello stesso e del decreto contenente la fissazione dell'udienza avvenga nei detti termini perentori.

Cassazione, massima sentenza n. 2084 del 23.03.1985
In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la retroattività della disciplina introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, espressamente prevista dall'art. 232 della legge medesima, trova ostacolo nella sentenza definitiva, intervenuta nel vigore della precedente normativa, solo quando si tratti di giudicato sostanziale, formatosi cioè sulla pronuncia che abbia respinto od accolto nel merito la domanda. Ne consegue che, ove detta precedente sentenza si sia limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'azione, per difetto delle condizioni preliminari occorrenti al suo ingresso secondo il disposto dell'art. 269, vecchio testo, c.c., non resta preclusa la riproposizione dell'azione medesima, alla stregua delle nuove disposizioni della suddetta legge n. 151 del 1975.

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