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art. 269 c.p.p. - Conservazione della documentazione

I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

Giurisprudenza sull'art. 269 c.p.p.
Cassazione, massima sent. n. 1015 del 11.04.1994
Sulla richiesta formulata per la cancellazione di nastri relativi ad intercettazioni telefoniche - ai sensi dell'art. 269 c.p.p. - il G.I.P. non può decidere "de plano" ma deve fissare l'udienza camerale a norma del citato articolo; nel caso di decisione adottata dal giudice direttamente senza l'osservanza della procedura camerale prevista dall'art. 127 c.p.p., trattasi di provvedimento che - pur se irritualmente incluso in un provvedimento complesso (comprendente, ad esempio, anche l'archiviazione) - non può essere definito "abnorme" (tale essendo solo un provvedimento che debba considerarsi completamente avulso dall'ordinamento giuridico), ma è ricorribile per Cassazione ai sensi degli artt. 269, comma secondo, e 127 c.p.p., nn. 1, 3, 5 e 7.

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