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Truffe internet - ricarica postepay - sentenza tribunale di Trento

Tribunale di Trento 08.03.2013
Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A seguito di querela sporta il 8.11.2011, da Z.M. e di citazione diretta a giudizio da parte del PM, Z.A. veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe.

Assunte le prove ammesse, in esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Emerge dalla querela, dalle indagini e dalla istruttoria dibattimentale che Z.M., nel settembre 2011, sul sito web denominato omissis, notava un annuncio di vendita di una motosega marca H., posta in vendita al prezzo di Euro 150,00 comprensivo di spese di spedizione, dall'utente che utilizzava il nickname "omissis".

I contatti col venditore - che affermava chiamarsi Z.A. residente in C. (MI) - avvenivano tramite servizio di posta elettronica all'indirizzo email omissis@omissis fornito dal venditore e tramite il numero di telefono pure dal medesimo comunicato.

Nell'inserzione il venditore mostrava in fotografia l'oggetto.

Una volta aggiudicatosi l'asta, il querelante riceveva dal venditore il rifiuto al pagamento in contrassegno e l'invito ad effettuarlo tramite ricarica di carta postepay. A tale scopo e per rassicurare l'acquirente, il venditore gli riferiva di essere in possesso dello scontrino di acquisto della motosega e gli inviava per posta elettronica copia della propria carta di identità, nella quale erano confermate le generalità di Z.A..

II 22 settembre 2011 lo Z. effettuava il pagamento e di ciò dava notizia al venditore tramite email.

Il giorno stesso il venditore invitava tramite posta elettronica a comunicare gli estremi del pagamento tramite il fax di cui aveva dato il numero.

Nei giorni successivi, anche perché l'oggetto non gli perveniva, Z. contattava il venditore e questi gli confermava l'avvenuta spedizione dell'oggetto dicendogli che sarebbe andato ad informarsi presso le Poste. Persistendo l'inadempimento, il querelante tentava nuovamente di contattare il venditore, ma questi non rispondeva più né al telefono né per via mail.

L'ufficiale di P.G. che ha condotto le indagini, m.llo C.I., ha confermato che la carta di identità fornita dal venditore era effettivamente in titolarità dell'odierno imputato che non ne ha mai denunciato il furto o lo smarrimento e che il medesimo era titolare, avendola attivata col proprio documento, della carta postepay sulla quale era stato accreditato il corrispettivo della vendita da parte dello Z..

Lo stesso Ufficiale di P.G. riferiva che a carico di Z.A. vi erano altre denunce e pendenze per truffe internet.

Che il venditore si identifichi in Z.A. non è conseguentemente dato dubitabile.

E' condivisibile orientamento giurisprudenziale che la messa in vendita di un bene per via telematica attraverso un sito di e-commerce noto e serio, nella fattispecie eBay, costituisca sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile, ma il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p..

Gli artifizi e raggiri vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto conto della particolare modalità di questo tipo di compravendite che avvengono tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le rispettive esatte generalità e che sono caratterizzate dal fatto che il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato all'asta e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire.

Tale meccanismo di vendita pone l'acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio e di questo approfittano truffatori, seriali o meno, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare e dei quali non hanno il più delle volte neppure l'effettiva disponibilità.

Occorre ricordare come lo stesso diritto europeo si preoccupi di tutelare in modo particolare il consumatore in relazione alle vendite effettuate fuori dai locali commerciali, in particolare quelle stipulate per via telematica.

Gli elementi da cui ricavare la sussistenza della frode - proprio per l'assenza di contatti diretti e l'assenza di testimoni - si riducono a quelli ricavabili dai messaggi di posta elettronica e dalle ulteriori comunicazioni eventualmente intercorse tra le parti.

Nel caso di specie da tali emergenze e dalla condotta complessiva dell'imputato è possibile riscontrare la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre in errore l'acquirente.

Depongono in tal senso le rassicurazioni fornite all'acquirente per convincerlo sul sulle qualità del prodotto e sul possesso del bene posto in vendita, l'aver garantito il possesso anche dello scontrino di acquisto, l'essersi eclissato subito dopo aver percepito il pagamento, l'aver assicurato l'avvenuta spedizione contrariamente al vero ed evidentemente a scopi defatigatori.

E' condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia di truffa contrattuale, quello che vuole che anche il silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti sotto il profilo sinallagmatico da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integri l'elemento oggettivo del raggiro, idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti avrebbe negato e dunque a maggior ragione tale idoneità va attribuita alle circostanze falsamente esposte.

La condotta tenuta dal venditore comporta la trasposizione sul medesimo dell'onere di provare che il bene venduto era nella sua disponibilità così come l'intenzione di porlo in vendita e le cause giustificative dell'inadempimento.

Per le considerazioni svolte, l'imputato, va ritenuto colpevole del reato di truffa ascrittogli.

Incensuratezza e buona condotta post factum possono consentire il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

Valutati i parametri offerti dall'art. 133 c.p. e in particolare l'intensità del dolo e l'entità del danno, il numero di ulteriori raggiri per cui vi sono pendenze giudiziarie, la complessa struttura posta in essere a scopi fraudolenti, la pena non può contenersi nei minimi edittali e va fissata in mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa (p.b. mesi 12 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, diminuita di 1/3 ex art. 62 bis c.p.).

Ricorrono i presupposti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.,

Dichiara l'imputato colpevole del reato ascritto e concesse circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Motivazione riservata in gg. 30

Così deciso in Trento, il 27 febbraio 2013.

Depositata in Cancelleria il 8 marzo 2013.

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