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Accertamento tecnico preventivo contro legge - contraddittorio

Secondo la sentenza in commento, nell'atp, l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, qualora sia stata disposta contra legem dal giudice o effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi come se non esistesse e, dunque, nulla. Ciò in quanto pure in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio, per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 697 c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio.

Cass. civ. sentenza n. 12748 del 17.11.1999

OMISSIS

Svolgimento del processo

Nel giudizio risarcitorio promosso da I. C. e da D. C. nei confronti di P. G., per danni da incendio di un pioppeto condotto in affitto da esse istanti, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10.1.1997, in riforma della pronunzia di primo grado, affermava che la colpa del sinistro doveva essere addebitata in uguale misura al convenuto (proprietario del fondo confinante) e alle due danneggiate; stabiliva quindi che la metà del danno (la quale era a carico del convenuto), calcolata in lire 6.218.200, doveva essere rivalutata in base agli indici ISTAT fino alla data della decisione, e sulla stessa dovevano essere corrisposti gli interessi legali a decorrere dal 27.7.1982 (data della scoperta dell'incendio).

Rilevava la Corte, sui punti che qui interessano:

- va disattesa l'eccezione di nullità della consulenza tecnica preventiva prospettata sotto il profilo dell'avvenuta estensione delle indagini anche al l'individuazione della causa del danno e alla sua quantificazione: detta nullità non sussiste quando entrambe le parti siano state messe nella condizione di partecipare all'accertamento peritale, e nella specie la consulenza preventiva risulta eseguita nel contraddittorio delle parti entro i limiti dell'incarico conferito dal Presidente del Tribunale che riguardava anche l'individuazione delle cause del danno e la sua quantificazione;

- alla stregua degli accertamenti del c.t.u. in sede preventiva e in base a quanto emergeva dalle foto in atti, la situazione di pericolo che aveva consentito lo sviluppo dell'incendio non derivava solo dalle stoppie esistenti sul fondo del convenuto, ma era stata provocata anche dai rovi rinvenuti sul fondo delle istanti;

- inammissibile si ravvisa la prova testimoniale richiesta dall'appellante P., rivolta ad ottenere dai testimoni precisi riferimenti sul fatti, di non particolare rilevanza, avvenuti oltre sedici anni prima, e tendente ad inammissibili valutazioni di ordine tecnico e deduttivo o a dimostrare circostanze non controverse o situazioni di fatto difformi da quelle già accertate dal consulente di ufficio;

- sulla quantificazione del danno non erano stati offerti elementi contrari alla determinazione del consulente tecnico d'ufficio.

Ricorre per cassazione P. G., in base a sei motivi, depositando anche memoria.

Resistono con controricorso I. C. e D. C..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e 697 c.p.c., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..

Deduce:

- in sede di accesso del consulente tecnico d'ufficio esso ricorrente aveva rilevato che l'indagine doveva essere limitata alla sola descrizione dello stato dei luoghi essendo illegittima ogni altra indagine, e non accettando quindi il contraddittorio su causa e quantificazione del danno;

- nel giudizio di merito, in comparsa di risposta e nel verbale di prima udienza, veniva eccepita la nullità del l'accertamento tecnico preventivo con riguardo alla individuazione delle cause e alla quantificazione del danno, accertamento tecnico preventivo che non era stato mai acquisito ma semplicemente allegato al fascicolo del giudizio di merito;

- l'indagine su causa e quantificazione dei danni è stata illegittimamente posta a fondamento della pronunzia impugnata.

La censura è fondata.

I giudici di appello si sono discostati dal principio ormai acquisito nella giurisprudenza della S.C. - cui questo Collegio si adegua - secondo il quale, in sede di accertamento tecnico preventivo, l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta contra legem dal giudice o effettuata, d'iniziativa del consulente, deve considerarsi tanquam non esset poiché, pur in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione dal principio del contraddittorio, sicché una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio (per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 627 c.p.c.) ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti (cfr., in particolare, Cass. 18.8.1983 n. 5397).

Detti giudici in concreto si sono basati sugli accertamenti del consulente tecnico in sede preventiva senza rilevare l'effettiva opposizione del convenuto e affermando erroneamente che fosse sufficiente l'esperimento della consulenza entro i limiti dell'incarico conferito dal Presidente del Tribunale riguardanti anche l'individuazione delle cause e dell'entità del danno.

In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per un nuovo esame, in base al principio sopra richiamato e tenendo conto dell'assorbimento degli altri motivi del ricorso a seguito dell'accoglimento del primo (tali ulteriori motivi non possono che essere assorbiti: il secondo riguarda la situazione di pericolo eventualmente posta in essere dalle danneggiate; il terzo attiene all'inizio dell'incendio; il quarto denunzia l'erronea esclusione della prova testimoniale; il quinto riguarda la quantificazione del danno; il sesto si riferisce alla statuizione sugli interessi legali).

Appare opportuno demandare al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 NOV. 1999

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